SCADENZA — mag 2018
Di Redazione SIA
Pubblicata il 25/05/2018
A decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza e fino al 180° giorno il datore di lavoro deve corrispondere, all'operaio a tempo indeterminato assente per malattia, un'integrazione dell'indennità corrisposta dall'Inps fino a raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera effettivamente percepita.
Per l'operaio con contratto a termine la normativa di cui al comma precedente si applica per le malattie di durata superiore ai 6 giorni.