SCADENZA — giu 2018
Di Redazione SIA
Pubblicata il 26/04/2018
Ai lavoratori in forza al 1º gennaio di ogni anno nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1º gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente dagli importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con le retribuzioni del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, omnicomprensiva e non incidente sul t.f.r., ovvero una cifra inferiore fino concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente.