SCADENZA — lug 2018
Di Redazione SIA
Pubblicata il 16/11/2018
Al lavoratore in missione/trasferta per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, a pié di lista, nei limiti della normalità, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese.
Trasferta giornaliera: Al lavoratore in trasferta giornaliera (distanza di almeno 150 Km dalla sede ordinaria di lavoro), verrà corrisposta per le ore eccedenti il normale orario di lavoro una indennità pari al 30 % della retribuzione giornaliera.
Trasferta plurigiornaliera: se la trasferta ha una durata superiore alle 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 30% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di prestazione lavorativa.
Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in trasferta presso altre località o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiore ad un mese, la indennità di cui sopra, dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 20% e, dopo il secondo mese, nella misura del 10%.
L'indennità di cui ai commi precedenti sarà corrisposta nella misura del 10% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna.