SCADENZA — gen 2019
Di Redazione SIA
Pubblicata il 16/02/2022
Si riportano di seguito i principali istituti modificati:
Ferie
Nel corso di ogni anno solare (1/1 - 31/12), il Dirigente ha diritto ad un periodo di ferie retribuito della seguente durata:
a) per gli Enti nei quali è adottato l’orario su cinque giorni settimanali;
- giorni lavorativi 30 per ciascun anno solare.
- non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali;
b) per gli Enti nei quali è adottato l'orario di lavoro su sei giorni settimanali:
- giorni lavorativi 34 per ciascun anno solare.
I suindicati giorni di ferie si intendono comprensivi dei permessi a titolo di ex festività soppresse.
Al Dirigente con anzianità di servizio superiore a 15 anni nel medesimo Ente spettano ulteriori 2 giorni di ferie.
La frazione di mese superiore a 15 giorni deve considerarsi come mese intero.
Indennità accessoria
L'Ente pattuisce con il Dirigente una indennità a titolo di retribuzione accessoria di risultato erogata annualmente e calcolata in percentuale del trattamento economico tabellare, dell'indennità di dirigenza e dell'eventuale retribuzione individuale di anzianità, graduata in relazione al concreto raggiungimento degli obiettivi prefissati insiti nelle linee programmatiche e/o piani di gestione ovvero degli specifici obiettivi condivisi con cadenza annuale.
Malattia
Il Dirigente non in prova ha diritto, in caso di assenza per malattia, alla conservazione del posto per un periodo di:
- mesi 12 con il 100% della retribuzione di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 8 del presente contratto;
- ulteriori mesi 6 con retribuzione di cui al punto precedente al 50%.
I periodi di malattia non potranno superare cumulativamente 18 mesi negli ultimi trentasei mesi precedenti all'ultima manifestazione morbosa.
Le indennità di cui sopra sono interamente riconosciute al Dirigente anche nel caso in cui il rapporto di lavoro è interrotto durante la malattia o l'infortunio durante i termini indicati.
Allo scadere dei termini sopra indicati, allorquando perduri lo stato di malattia, il rapporto di lavoro potrà essere risolto e al Dirigente spetterà l'indennità di mancato preavviso.
Preavviso
Salvo il disposto di cui all'Art. 2119 Cod. civ., nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà di una delle parti, la parte recedente deve dare il preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) risoluzione disposta dall'Ente:
- 6 mesi: se il Dirigente ha un'anzianità di servizio superiore ad anni uno ma inferiore ad anni tre;
- 8 mesi: se il Dirigente ha un'anzianità di servizio pari o superiore ad anni tre ed inferiore ad anni sei;
- 18 mesi: se il Dirigente ha un'anzianità di servizio pari o superiore ad anni sei ma inferiore ad anni quindici;
- 24 mesi: se il Dirigente ha un'anzianità di servizio pari o superiore ad anni quindici;
b) risoluzione per dimissioni volontarie da parte del Dirigente: i termini del preavviso di cui sopra sono ridotti della metà.
Per anzianità di servizio si intende quella prestata nella qualifica di Dirigente.
Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti del T.F.R.
Premio di anzianità
Ai Dirigenti verrà corrisposto un premio di anzianità al raggiungimento del 25° anno di servizio presso l'Ente di appartenenza nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e, comunque, non inferiore a un decimo della propria RAL.