SCADENZA — gen 2019
Di Redazione SIA
Pubblicata il 11/11/2019
Ai sensi dell'Accordo di rinnovo 16.10.2019, è stata modificata la disciplina dei seguenti isituti:
Indennità supplementare per licenziamento ingiustificato:
a) fino a due anni di anzianità aziendale, 4 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
b) oltre i due e sino a sei anni di anzianità aziendale, da 4 a 8 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
c) oltre i sei e sino a dieci anni di anzianità aziendale, da 8 a 12 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
d) oltre i dieci e sino a quindici anni di anzianità aziendale, da 12 a 18 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
e) oltre quindici anni di anzianità aziendale, da 18 a 24 mensilità pari al corrispettivo del preavviso.
Malattia - Aspettativa: Nel caso di prosecuzione della malattia oltre i termini di comporto, al dirigente, che ne faccia domanda, sarà concesso un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione, ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso.
Il periodo di aspettativa è elevato a mesi 12, sempre su domanda del dirigente, nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che, comunque, comportino l'impiego di terapie salvavita.