QUOTIDIANO CCNL
SCADENZA — 01/12/2019
Istituzioni Socio assistenziali UNEBA: Aggiornamento istituti ex ipotesi di accordo 10.12.2019
Di Redazione SIA
Pubblicata il 09/03/2020
Si riportano di seguito i principali istituti normativi ed economici mdificati dall'ipotesi di accordo 10/12/2019
Assistenti domiciliari: verrà corrisposta una indennità di flessibilità pari a € 0,50 per ogni giornata di effettivo lavoro.
Elemento di garanzia retributiva
Al fine di dare consistenza alla contrattazione di secondo livello, le Parti stabiliscono che in aggiunta alla retribuzione tabellare venga erogato un istituto retributivo denominato Elemento di Garanzia pari a € 30,00 mensili così suddivisi:
quota A pari a € 20,00 mensili
quota B pari a € 10,00 mensili.
La somma delle quote A e B di detto elemento di garanzia sarà esigibile solo a seguito di apposito Accordo tra le Parti che dovrà intervenire entro il 31.12.2021 e che potranno definirne le modalità, i tempi e le condizioni di erogazione
Detto Elemento di garanzia continuerà ad essere erogato sino alla naturale scadenza dell'accordo stesso ed in ogni caso non oltre la firma del prossimo rinnovo contrattuale. In tal caso la quota A andrà a costituire tabellare nazionale.
Al pari, nel caso in cui l'accordo di secondo livello cessi i suoi effetti per scadenza naturale o qualsivoglia altro motivo, e tale data di cessazione intervenga in un periodo compreso fra il 01.01.2022 e la data del prossimo rinnovo contrattuale la quota A costituirà incremento tabellare base riparametrato contestualmente alla scadenza dell'accordo.
Le somme di cui al presente paragrafo si intendono riferite al tempo pieno e pertanto verranno riproporzionate per i lavoratori a tempo parziale secondo quanto previsto dal presente C.c.n.l.
E' fatto salvo il trattamento già riconosciuto da ciascun ente o istituzione a titolo di elemento retributivo mensile territoriale (ERMT) di cui al Ccnl 2010-2012.
Scatti
Le Parti, in considerazione della particolare situazione in cui versa il settore, concordano di applicare quanto di seguito:
- a far data dal 01.06.2020 e sino al 31.12.2022, viene sospesa l'anzianità relativa alla maturazione degli scatti di cui al presente articolo.
Relativamente al personale neoassunto si continua a far riferimento a quanto previsto per gli assunti dopo l'8 maggio 2013. .
Indennità di reperibilità:
Reperibilità
1. potrà avere una durata massima individuale di 96 ore mensili
2. non potrà essere svolta per più di 8 volte nel mese.
3. darà diritto ad un compenso orario non inferiore a € 1,00 e non superiore a € 2,00.
4. ogni turno di reperibilità non potrà avere durata inferiore alle 4 ore e di norma non potrà superare le 12 ore consecutive.
E' demandata alla contrattazione di secondo livello, in relazione alle caratteristiche tecnico-organizzative delle strutture, la individuazione dei servizi, il trattamento economico ed i periodi di reperibilità.
Servizio passivo notturno
Nel caso in cui alla lavoratrice o al lavoratore sia richiesto la presenza all'interno della struttura per il servizio passivo notturno:
- è data la possibilità di dormire
- andrà programmato fra la direzione ed i lavoratori interessati, sentite le OO.SS.,
- è retribuito nella misura di € 20,66 per notte in aggiunta alla normale retribuzione mensile,
- non concorre alla determinazione del monte orario settimanale contrattuale delle 38 ore
- ove non venga richiesta prestazione lavorativa non interrompe il recupero psico-fisico, anche ai sensi di quanto previsto dall' art. 17 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e smi.
Per alcuni servizi può essere richiesta la presenza nel posto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore anche durante il servizio passivo notturno previsto nella fascia 22.00-06.00, per lo più ai fini di supervisione e, in caso di necessità, di pronto intervento.
Per tale servizio sarà onere dell'Ente fornire al lavoratore la possibilità di dormire nel luogo di lavoro anche al fine di consentirgli un recupero psico-fisico adeguato.
Proprio perché avente queste caratteristiche detto servizio passivo notturno:
- andrà contenuto, di norma, entro 10 volte al mese, salvo casi particolari connessi alle dimensioni della struttura ed alla sua organizzazione (es. comunità alloggio, gruppi-famiglia, ecc.),
- non concorre alla determinazione del monte orario settimanale contrattuale delle 38 ore,
- non interrompe il recupero psico-fisico, anche ai sensi di quanto previsto dall' art. 17 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e smi,
- non è sostitutivo del lavoro notturno laddove previsto,
- darà diritto ad un compenso forfettario in € 20,66 per notte in aggiunta alla normale retribuzione.
Nel caso in cui i lavoratori o le lavoratrici fossero chiamati ad intervenire attivamente a seguito di necessità intervenuta durante il servizio notturno, le ore di servizio prestate saranno retribuite come lavoro straordinario. La prestazione costituisce a tutti gli effetti orario di lavoro.
Richiamo in servizio
Si ha richiamo in servizio quando, per motivazioni organizzative legate alla continuità del servizio, la lavoratrice o il lavoratore che si trovano in riposo, vengono richiamati ad effettuare una prestazione lavorativa con un preavviso non superiore a 24 ore.
Nel caso in cui la prestazione richiesta abbia luogo, il richiamo sarà compensato forfetariamente con un'indennità di € 6,00 o secondo quanto concordato al secondo livello di contrattazione. La prestazione darà luogo a quanto previsto dall'art. 51.
Part time
Definizione: il lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che indeterminato, è caratterizzato da un orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui siano tenuti la lavoratrice o il lavoratore, che risulti comunque inferiore a 38 ore settimanali.
La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
Trattamento economico e normativo: il trattamento economico e normativo dei lavoratori part-time sarà rapportato all’entità della prestazione lavorativa con criteri di proporzionalità.
Lavoro supplementare: le prestazioni supplementari fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno saranno compensate con quote orarie ordinarie maggiorate di una percentuale pari al 36%. Tale percentuale è comprensiva della quota per rateo ferie, tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto.
Lavoro straordinario: il compenso per lavoro straordinario avverrà con l’applicazione alla ordinaria retribuzione oraria delle maggiorazioni previste per i lavoratori full time.
Banca ore: le ore supplementari e/o straordinarie su richiesta del dipendente, confluiranno nella Banca ore, fermo restando il pagamento delle maggiorazioni come sopra determinate.
Causole elastiche: il compenso dovuto alla lavoratrice e/o al lavoratore derivanti da cambiamenti della collocazione oraria del lavoro rispetto a quella pattuita nel contratto individuale, viene determinato applicando la maggiorazione del 6% sulla retribuzione oraria per le ore di effettivo spostamento della collocazione della prestazione lavorativa e applicando la maggiorazione complessiva del 36% sulla retribuzione oraria per le ore di effettivo aumento della durata della prestazione lavorativa.