SCADENZA — mar 2019
Di Redazione SIA
Pubblicata il 31/01/2019
Ai sensi dell'Accordo di rinnovo 27.04.2017, a favore di dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, sarà riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva.
L'EGR è uguale per tutti i lavoratori, omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il t.f.r., e sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente l'erogazione ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'ultimo quadriennio, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell'e.g.r. di quanto individualmente erogato al di là dei trattamento minimo contrattuale.
Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale, in base al minor orario contrattuale.
L'importo dell'e.g.r. è pari a:
- 200 euro lordi per l'anno di competenza 2017,
- 250 euro lordi l'anno di competenza 2018
- 300 euro lordi per l'anno di competenza 2019
L'erogazione avverrà con la retribuzione del mese di marzo dell'anno seguente a quello di competenza (ad esempio a marzo 2018 verrà erogato l'egr di competenza 2017) per i lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di competenza.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell'anno precedente all'erogazione e/o nell'anno di competenza dell'erogazione, che hanno ricorso o ricorrano agli ammortizzatori sociali (mobilità inclusa) o abbiano formulato istanza per il ricorso alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, potranno definire con RSU la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell'e.g.r. per l'anno di competenza.