SCADENZA — apr 2019
Di Redazione SIA
Pubblicata il 01/03/2019
Ai sensi dell'Ipotesi di accordo 23.12.2017, a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.
L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice.