SCADENZA — apr 2019
Di Redazione SIA
Pubblicata il 27/10/2020
Ai sensi dell'Ipotesi di accordo 30.09.2019, decorre la nuova disciplina in tema di malattia:
Periodo di comporto: il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 14 mesi. A titolo esemplificativo ai fini del conteggio del periodo di comporto espresso in mesi la conversione in giorni corrisponde a 425 giorni (14 mesi) di calendario su 912 (30 mesi).
Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il lavoratore, anche con più periodi di infermità, raggiunga in complesso 14 mesi di assenza nell'arco di 30 mesi consecutivi.
Aspettativa: Al superamento dei limiti di conservazione del posto, il lavoratore che rientra nelle patologie gravi, potrà usufruire, se preventivamente richiesto in forma scritta, del prolungamento del periodo di comporto fino ad un massimo di 12 mesi (365 giorni).
Superamento periodo di comporto: Superato il termine della conservazione del posto, ove la azienda risolva il rapporto di lavoro, conisponderà al lavoratore il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta di riprendere servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.
Trattamento economico: entro i limiti di conservazione del posto l'operaio non in prova ha diritto ad una integrazione della indennità a carico dell'INPS sino a raggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato:
- per 6 mesi di calendario (compresa la carenza): 100% della retribuzione netta;
- per ulteriori 6 mesi di calendario (compresa la carenza): 50% della retribuzione netta.
Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia verificatisi nell'arco temporale degli ultimi 30 mesi consecutivi che precedono l'ultimo giorno di malattia considerato.
Il trattamento economico sarà corrisposto "ex novo" in caso di malattia o infortunio non sul lavoro intervenuti dopo un periodo di 6 mesi senza alcuna assenza per tali titoli e comunque dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico al 100%.
Trattamento economico: In caso di assenze per malattia e infortunio non sul lavoro, entro i limiti di conservazione del posto, l'impiegato non in prova ha diritto al seguente trattamento economico:
- per 6 mesi di calendario: 100% della retribuzione;
- per ulteriori 6 mesi di calendario: 50% della retribuzione.
Ai fini del trattamento di cui sopra, si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia verificatasi nell'arco temporale degli ultimi 30 mesi consecutivi che precedono l'ultimo giorno di malattia considerato.
Il trattamento economico sarà corrisposto "ex novo" in caso di malattia o infortunio non sul lavoro intervenuti dopo un periodo di 6 mesi senza alcuna assenza per tali titoli e comunque dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico al 100%.
Settore del fibrocemento - Lavoratori in forza al 01.10.99: i trattamenti economici in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro previsti sopra sono sostituiti dal seguente:
a) per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti:
- 100% per i primi 6 mesi;
- 50% per ulteriori 6 mesi;
b) per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti:
- 100% per i primi 8 mesi;
- 50% per ulteriori 4 mesi.