SCADENZA — mag 2019
Di Redazione SIA
Pubblicata il 17/01/2020
Infortunio: In caso di assenza per infortunio sul lavoro, al lavoratore è assicurata l'integrazione a carico dell'azienda del trattamento economico spettategli in modo da raggiungere il 100% della retribuzione ordinaria sin dal primo giorno di infortunio e fino al 180° giorno di assenza complessivamente verificatesi nei ventiquattro mesi precedenti ogni nuovo ultimo episodio.
L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.
Malattia
Conservazione del posto: il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni. Nel caso di più malattie il suddetto periodo di conservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi nei ventiquattro mesi precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, il periodo di comporto di cui al precedente capoverso sarà elevato di ulteriori 180 giorni, a condizione che il lavoratore fornisca documentazione sanitaria che attesti la patologia sofferta, e che rilasci dichiarazione di consenso al trattamento dei dati contenuti nella suddetta documentazione. Le giornate usufruite per la sornministrazione di terapie salvavita come la chemioterapia o l'emodialisi non sono computati ai fini della determinazione del suddetto periodo di comporto.
Trattamento economico: il trattamento economico erogato dall'istituto assicuratore, nei primi 3 giorni di malattia, è garantito dalle aziende sino al 50% della retribuzione ordinaria ed è integrato dall'azienda fino a raggiungere il 100% della retribuzione ordinaria a partire dal 4° giorno di malattia in poi.
Nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di Cooley, malattie degenerative ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 180 giorni, successivo a quello di 180 giorni (Periodo di comporto per malattia), il datore di lavoro dovrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere: per il 7°e 8° mese: 100% della retribuzione, per il 9° mese: 70% della retribuzione.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istituto; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istituto.
Lavoro domenicale
Sarà corrisposta un' indennità di € 13,00 per ogni effettiva giornata lavorata in domenica. Tale indennità non farà parte della retribuzione ordinaria e, pertanto, non è considerata utile agli effetti di alcun istituto legale e contrattuale.