SCADENZA — mag 2019
Di Redazione SIA
Pubblicata il 29/03/2019
E' istituito un premio di risultato per i lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1º luglio 1993.
Per la pratica attuazione di quanto previsto al comma precedente sono stanziati i seguenti importi lordi:
Livello |
Euro |
A, B |
296,00 |
1º, 2º, 3º |
251,00 |
4º, 5º |
222,00 |
6ºS, 6º, 7º |
178,00 |
L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
Il premio sarà erogato alle scadenze stabilite nei contratti integrativi e compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita nei sopraindicati contratti, e che risultino iscritti nel L.U.L. (Libro Unico del Lavoro) da almeno sei mesi. L’azienda calcolerà l’importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorative prestate alle proprie dipendenze nell’anno precedente.
Per il lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’entità della prestazione lavorativa.
Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale ed è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente C.C.N.L. Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima dell’1.7.1993.
L'accordo integrativo individua i casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economico produttiva l'azienda non sarà tenuta all'erogazione del premio.
Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31.10.2020*, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2021*, i seguenti importi:
Livello |
Importo |
A, B |
186,00 |
1, 2, 3 |
158,00 |
4, 5 |
140,00 |
6S, 6, 7 |
112,00 |
In alternativa, alle modalità e alle somme descritte, a seguito di accordo aziendale/territoriale l’azienda destinerà la somma di euro 140 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a part time.
*L'accordo integrativo 15.11.2018 per Alberghi, Campeggi e Agenzie di viaggio, prevede che qualora non venga definito l'accordo sul premio entro il 30 aprile 2019, l'azienda erogherà gli importi sostitutivi con la retribuzione di maggio 2019.
In caso di mancato accordo sul premio entro il 30 aprile 2019, con accordo integrativo l'azienda potrà destinare la somma di € 140 a strumenti di welfare aziendale (o i lavoratori al fondo di previdenza integrativa).