SCADENZA — lug 2019
Di Redazione SIA
Pubblicata il 31/05/2019
Qualora il rinnovo del Ccnl sia definito in data successiva alla sua scadenza, ai lavoratori dipendenti in forza all'azienda - esclusi i dipendenti in aspettativa non retribuita - verrà riconosciuto un compenso mensile, comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali, denominato Elemento di Copertura Economica (E.C.E.), di importo pari a € 13,00 al livello 3/A, con riguardo al rapporto di lavoro a tempo pieno, da parametrare per le altre posizioni inquadramentali e da riconoscere al personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in proporzione percentuale alla ridotta entità della prestazione lavorativa.
L'E.C.E. costituisce integrale copertura economica per il periodo massimo dei primi sei mesi del nuovo triennio contrattuale, oltre il quale tale elemento non è più corrisposto.
Nel caso in cui l'Accordo di rinnovo sia stipulato entro i primi sei mesi del nuovo triennio contrattuale, l'E.C.E cessa di essere erogato dalla data stabilita dall'Accordo stesso.
Per contro, qualora il Ccnl sia rinnovato dopo il predetto periodo di sei mesi, la copertura economica del periodo successivo, non essendo più assicurata dall'E.C.E., è stabilita dalle parti nell'Accordo di rinnovo.
Quanto previsto al presente comma 6 non trova applicazione qualora non siano rispettati i tempi e le procedure di cui ai precedenti commi 3 e 4.