SCADENZA — gen 2020
Agenzie Investigative e per la Sicurezza (Confsal/Federpol): Modifiche contrattuali ex CCNL e Accordo integrativo 19.02.2020
Di Redazione SIA
Pubblicata il 26/03/2020
Il CCNL 19.02.2020 e l'accordo integrativo 19.02.2020 hanno apportato delle modifiche ai seguenti istituti contrattuali:
Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettiva è fissata in 40 ore settimanali suddivise in sei giorni lavorativi ovvero su turnazione in caso di particolari esigenze organizzative dell'azienda.
Per i livelli dal quarto super al sesto, la durata normale del lavoro effettiva è fissata in 45 ore settimanali su cinque o sei giorni lavorativi.
Per esigenze organizzative la giornata di riposo, di norma cadente di domenica, può essere fruita nell’arco della settimana.
Per il settimo livello, la durata normale del lavoro effettiva è fissata in 46 ore settimanali su sei giorni lavorativi.
Part time
L’orario minimo contrattuale per i lavoratori assunti con contratto part-time è fissato dal contratto individuale, fermo restando che non può essere inferiore alle 8 ore lavorative settimanali.
Eventauale lavoro supplementare è retribuito con la quota oraria della normale retribuzione e la maggiorazione determinata nella misura del 15%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
- Quadri: 180 giorni
- Primo livello: 180 giorni
- Secondo livello: 180 giorni
- Terzo livello: 180 giorni
- Quarto livello: 150 giorni
- Quinto livello: 120 giorni
- Sesto Livello : 90 giorni
- Settimo Livello: 60 giorni
Permessi per riduzione d'orario
I lavoratori usufruiranno di 104 ore di permessi individuali retribuiti, comprensivi delle festività soppresse di cui alla legge n. 54/1977 e al D.P.R. n. 792/1985, che dovranno essere utilizzati entro l'anno solare.
Per tutti i lavoratori assunti successivamente al 19.02.2020:
fermo restando il godimento delle festività soppresse, le ulteriori ore di permesso, verranno riconosciute in misura pari a un terzo decorsi due anni dall'assunzione, due terzi decorsi quattro anni dall'assunzione ed in misura pari al 100% decorsi sei anni dall'assunzione.
Retribuzione oraria
La quota oraria della retribuzione sia normale che di fatto si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale:
- "173", per il personale a 40 ore settimanali;
- "196" per il personale a 45 ore settimanali;
- "200" per il personale a 46 ore settimanali.
Retribuzione - Primo ingresso
Lavoratori di "Primo ingresso": coloro che non hanno pregressa eperienza nella mansione loro assegnata, o comunque inferiore a 6 mesi.
Assunti esclusivamente ai livelli III, IV, V e VI.
In ragione dell'obbligo di erogazione di una specifica formazione, di minimo 80 ore, da parte del datore di lavoro al lavoratore, per i primi 2 anni la paga base conglobata è corrisposta nelle seguenti misure ridotte:
- riduzione del 25% rispetto alla paga base conglobata del livello di riferimento, per il primo anno di impiego;
- riduzione del 15% rispetto alla paga base conglobata del livello di riferimento, per il secondo anno di impiego.