SCADENZA — gen 2020
Di Redazione SIA
Pubblicata il 03/02/2021
Conservazione del posto: durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione di tale periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.
Trattamento economico:
a) 100% retribuzione mensile fissa e continuativa con esclusione di ogni compenso accessorio per i primi 9 mesi di assenza.
Nell’ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio fisso e ricorrente, ivi compresa l’indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa; in tale periodo sono computati la giornata del sabato, anche nei casi in cui l’orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni, nonché i giorni festivi che ricadono all’interno dello stesso;
b) 90% del minimo tabellare conglobato (minimo + contingenza) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi;