SCADENZA — gen 2020
Di Redazione SIA
Pubblicata il 03/02/2021
Astensione obbligatoria e astensione facoltativa: durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ex astensione obbligatoria);
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e la data effettiva del parto (ex astensione obbligatoria);
c) per i tre mesi dopo il parto (ex astensione obbligatoria).
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi (art. 16, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 151/2001).
e) In alternativa, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 16, comma 1).
- per un ulteriore periodo di sei mesi, per ogni figlio nei suoi primi dodici anni di vita. Il
Le lavoratrici madri addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri hanno diritto al periodo di astensione obbligatoria post-partum di 7 mesi, secondo le condizioni e modalità previste dagli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 151/2001.
Il padre lavoratore ha diritto ad un congedo obbligatorio di paternità pari a sette giorni e ad un giorno di congedo facoltativo, da fruire eventualmente in sostituzione di un giorno di astensione obbligatoria della madre.
Trattamento economico
Congedo obbligatorio: nel periodo di congedo per maternità e per paternità, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’ 80% della retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
Congedo parentale: La lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente al 30% della retribuzione, posta a carico dell’INPS e anticipata dal datore di lavoro.
Nell’ambito del congedo parentale per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni sono retribuiti per intero, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente.
Trattamento festività: Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a un’indennità integrativa di quella a carico dell’INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto.