SCADENZA — gen 2020
Di Redazione SIA
Pubblicata il 08/01/2020
Lavoro notturno:
A far data dall'1.1.2020, per i lavoratori a tempo parziale e per i lavoratori di cui all'articolo 9, commi 13 e seguenti del presente CCNL le prestazioni di lavoro notturno effettivamente svolte vengono considerate utili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità e del premio annuo nella misura convenzionale del 10% della retribuzione.
Per i lavoratori di cui all'articolo 9, commi 13 e seguenti", a decorrere dal 1° gennaio 2020, il lavoro notturno e notturno festivo viene compensato con le maggiorazioni rispettivamente del 40% e dell'80% della retribuzione, da corrispondersi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Indennità in Turni spezzati
Al lavoratore che presta servizio in turni continui ed avvicendati, a quello di cui all'articolo 9, commi 13 e seguenti del presente c.c.n.l. ovvero al lavoratore assunto a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni ovvero, con prestazioni alternate diurne-notturne, al quale, per esigenze di servizio, venga richiesto di effettuare il proprio turno giornaliero in due soluzioni (turno spezzato), viene corrisposta, oltre a quanto dovuto per la precedente lettera a), una indennità pari a:<...