SCADENZA — gen 2020
Di Redazione SIA
Pubblicata il 19/12/2019
In linea generale, tutte le voci retributive contrattate in azienda o erogate unilateralmente dalla stessa azienda prima della data del 01/01/2018 non sono computabili nel perimetro di attuazione del presente accordo in tema di welfare anche se la contrattazione avesse fissato la loro erogazione successivamente a tale data. Nei casi in cui siano già previste ipotesi di erogazioni o riconoscimenti che siano in sovrapposizione con elementi che rientrino nei possibili pacchetti welfare qui previsti, le medesime erogazioni avranno efficacia fino alla vigenza delle medesime già esistenti.
Le somme che risultassero in sovrapposizione saranno destinate ad altri istituti di Wellfare come qui previsti e potranno essere oggetto di redistribuzione in occasioni degli eventuali rinnovi in sede aziendale dei contratti integrativi relativi ferma restando la garanzia della applicazione del ccnl.
Parte Welfare |
1° Livello |
2° Livello |
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