SCADENZA — gen 2020
Di Redazione SIA
Pubblicata il 17/01/2020
Ai sensi dell'Accordo di rinnovo 17.12.2019 spetta l'Indennità di Mancata Contrattazione (ex "Nuova Indennità di Mancata Contrattazione") per 12 mensilità all'anno a tutti i lavoratori in forza nel mese di competenza.
Per i neo assunti e per i lavoratori cessati, quando spettante, l'Indennità sarà riconosciuta dal primo mese di lavoro integralmente prestato dall'assunzione o nell'ultimo mese completamente lavorato prima della cessazione. L'importo dell'Indennità si determina moltiplicando il Valore Mensile (VM) di ciascun livello, per il correttivo (H) dei giorni di assenza nel mese, secondo la seguente formula: VM x H
Valore Mensile Lordo della I.M.C., in vigore dall’1.1.2020
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Nuovi Par. |
Livello |
Valore Mensile I.M.C. |
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364 |
Dirigente |
222 |
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235 |
Q |
143 |