SCADENZA — gen 2020
Di Redazione SIA
Pubblicata il 21/04/2020
L'Ipotesi di accordo 09/10/2019 ha modificato l'istituto della Banca Ore, come di seguito:
Nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti al 31 dicembre 2006, è istituita la Banca ore per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordinario prestate oltre le 70 ore annue, nonché per le ore di straordinario rese per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico, nonché per far fronte a necessità tecnico gestionali eccezionali, non differibili e di durata temporanea, oltre che per le situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro a orario normale possa costituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione, prestate oltre le 180 ore semestrali.
Il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in ordine all'accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre i limiti sopra indicati.
Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta mensilmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste.
Le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il 30 aprile dell'anno successivo. Al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione in atto.
L'istituto della banca ore non si applica in concomitanza con l'applicazione di regimi di orario multiperiodale.