SCADENZA — gen 2020
Di Redazione SIA
Pubblicata il 09/03/2020
Al fine di dare consistenza alla contrattazione di secondo livello, le Parti stabiliscono che in aggiunta alla retribuzione tabellare venga erogato un istituto retributivo denominato Elemento di Garanzia pari a € 30,00 mensili così suddivisi:
- quota A pari a € 20,00 mensili
- quota B pari a € 10,00 mensili.
La somma delle quote A e B di detto elemento di garanzia sarà esigibile solo a seguito di apposito Accordo tra le Parti che dovrà intervenire entro il 31.12.2021 e che potranno definirne le modalità, i tempi e le condizioni di erogazione.
In caso di accordo detto Elemento di garanzia continuerà ad essere erogato sino alla sua naturale scadenza ed in ogni caso non oltre la firma del prossimo rinnovo contrattuale. In occasione di tale firma la quota A andrà ad incrementare il minimo retributivo mensile conglobato nazionale.
Nel caso in cui l'accordo di secondo livello cessi i suoi effetti, per scadenza naturale o qualsivoglia altro motivo, in un periodo compreso fra il 01.01.2022 e la data del prossimo rinnovo Contrattuale, la quota A costituirà incremento tabellare base riparametrato contestualmente alla scadenza dell'accordo
Le somme di cui sopra si intendono riferite al tempo pieno e pertanto verranno riproporzionate per i lavoratori a tempo parziale secondo quanto previsto dal presente C.c.n.l.
E' fatto salvo il trattamento già riconosciuto da ciascun ente o istituzione a titolo di elemento retributivo mensile territoriale (ERMT) di cui al Ccnl 2010-2012.
In caso di mancato accordo di secondo livello, non intervenuto entro il 31.12.2021, al 01.01.2022 la quota A, pari a € 20,00 mensili, costituirà incremento tabellare base riparametrato.