QUOTIDIANO CCNL
SCADENZA — 01/11/2020
Servizi Assistenziali - Avis: lavoro straordinario, mensa, part-time, prova, preavviso
Di Redazione SIA
Pubblicata il 15/12/2020
Si riporta di seguito la nuova disciplina di alcuni istituti modificati dal CCNL 23/11/2020:
Indennità vitto e mensa:
Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti il cui orario di lavoro preveda una interruzione inferiore a 1,5 ore.
Le Associazioni provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive. Qualora tra le modalità sostitutive venisse individuato l'uso di un ticket il valore facciale dello stesso viene definito in sede locale nell'ambito del rapporto tra le parti con un valore minimo di € 5,29.
Il dipendente è tenuto a corrispondere il costo del pasto, fissato nella misura di € 1,00 per la durata del presente contratto, ove fruisca del servizio mensa.
Definizione di Lavoro straordinario: E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale di lavoro.
Part time
- Orario minimo: L'orario di lavoro settimanale, salvo diversi accordi, non può essere inferiore a 12 ore.
- Lavoro Supplementare: l'Associazione può richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare, nel limite del 40% delle ore di lavoro settimanali aggiuntive rispetto a quelle concordate e stabilite nel contratto a tempo parziale. Tali ore sono retribuite con una percentuale di maggiorazione rispetto all'importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 16%, compresa l'incidenza sugli istituti di retribuzione indiretta e differita. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive compresa la domenica o durante il servizio notturno verranno compensate con le maggiorazioni e dalle indennità previste per i lavoratori full time.
- Clausole elastiche: con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, l'Associazione può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata. La misura massima dell'aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.
La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto, pari al 15% per le ore effettivamente interessate dalla variazione.
Periodo di prova
L'assunzione in servizio del dipendente avviene secondo i seguenti periodi di prova che debbono risultare da atto scritto:
- 60 gg di lavoro effettivo per i dipendenti inquadrati nelle categorie A e B;
- 90 gg di lavoro effettivo per i dipendenti inquadrati nelle categorie C e D;
- 6 mesi di calendario per i dipendenti inquadrati nelle categorie E e F.
Preavviso: viene specificata la dicitura "di calendario".