SCADENZA — dic 2020
Di Redazione SIA
Pubblicata il 07/10/2021
Lavoro supplementare
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettaria convenzionalmente determinata nella misura del 40% da calcolare sulla suddetta quota oraria della retribuzione di fatto salvo l'utilizzo dell'istituto della banca ore.
R.O.L.
A. orario settimanale su 5 giorni: riduzione dell'orario pari a 40 ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti.
B. Orario settimanale su 6 giorni: riduzione dell'orario pari a 66 ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti.
Limitatamente alla vigenza contrattuale, ai lavoratori che saranno assunti successivamente alla data di entrata in vigore del presente Ccnl, i permessi di cui alle lettere A e B saranno maturati nella misura del:
- 50% a partire dal dodicesimo mese successivo all'assunzione
- 75% a partire dal 24 esimo mese dalla data di assunzione fino al 36esimo mese
- 100% per i mesi successivi.
Trattamento economico malattia
Il lavoratore avrà diritto, ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure della retribuzione giornaliera di fatto, netta, cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svol...