QUOTIDIANO CCNL
SCADENZA — 01/02/2020
Agenzie Investigative e per la Sicurezza (Confsal/Federpol): E.D.R. Assistenza Sanitaria integrativa ex CCNL 19.02.2020
Di Redazione SIA
Pubblicata il 26/03/2020
Il CCNL 19.02.2020 ha introdotto un elemento distinto della retribuzione per omesso versamento Assistenza Sanitaria Integrativa:
L’azienda che ometta il versamento in favore del fondo di assistenza sanitaria integrativa (F.AS.S.), è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
Quadri: L'azienda che ometta il versamento delle quote al fondo di assistenza sanitaria integrativa, è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 37,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto. In alternativa all'erogazione di cui al punto precedente l'azienda è tenuta ad assicurare ai dipendenti le medesime prestazioni sanitarie garantite dal F.AS.S..