SCADENZA — mar 2020
Di Redazione SIA
Pubblicata il 03/02/2023
Verranno corrisposte due erogazioni alle seguenti scadenze e per i seguenti importi:
- € 500,00 lordi con la retribuzione del mese di febbraio 2019 (a copertura del periodo 2015-2018);
- € 389,00 lordi con la retribuzione del mese di marzo 2020.
Gli importi di cui sopra, che saranno riproporzionati per i lavoratori part-time, verranno erogati ai lavoratori aventi diritto, a condizione che risultino ancora in forza alle rispettive scadenze.
I suddetti importi saranno calcolati come segue:
- In misura piena ai lavoratori che sono stati in forza senza soluzione di continuità nel periodo dal 1 aprile 2015 al 30 novembre 2018;
- Riproporzionati su base mensile in quarantaquattro quote frazionali, maturabili per la presenza in servizio di almeno 15 giorni su base mensile. In caso di assunzioni successive al 1 aprile 2015 ed entro il 30 novembre 2015 o di assenze o aspettative non retribuite, sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro concordate con accordo sindacale, effettuate nell'arco del medesimo periodo.
Le erogazioni una tantum di cui al presente articolo sono state quantificate considerando in esse anche le incidenze sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale e sono quindi comprensivi degli stessi.
Tali importi sono esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le Parti dichiarano che non è dovuta alcuna ulteriore spettanza economica riferita o comunque riferibile a eventuali periodi di carenza o vacanza contrattuale, a qualsivoglia titolo.