QUOTIDIANO CCNL
SCADENZA — 01/03/2020
Vigilanza privata (Confial - Federdat): Modifica Istituti contrattuali
Di Redazione SIA
Pubblicata il 25/10/2021
Trattamento per malattia di breve durata: al fine di ridurre le Assenze per malattie di breve durata e prevenire situazioni di abuso del periodo di carenza, viene riconosciuto, in via sperimentale, a ciascun lavoratore annualmente un contributo di € 150,00.
Ai dipendenti che si assentino per malattie di durata non superiore ai cinque giorni, verrà trattenuta una somma pari ad € 50,00 per evento (somma trattenuta dal premio e fino a concorrenza dello stesso).
Tale trattenuta opererà solo a partire dal terzo evento morboso.
Le somme non erogate incrementeranno il contributo annuale di cui al secondo comma e saranno suddivise tra i lavoratori che abbiano effettuato un numero di assenze non superiore a 3 eventi di durata massima di 5 giorni.
Part time
Lavoro supplementare: per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno. L'accordo del lavoratore deve risultare da atto scritto ed indicare le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
Le ore di lavoro supplementare non devono superare la misura di 120 ore annue e vanno retribuite una maggiorazione del 38% rispetto alla paga base oraria.
Per le ore eccedenti è prevista una maggiorazione ulteriore del 50% sulla retribuzione oraria di fatto per esse dovta.
Clausole elastiche e flessibili: il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'15% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto.
Le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% delle ore di lavoro annue concordate.
Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 20% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto.
In alternativa alle maggiorazioni previste presente articolo, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.