SCADENZA — mag 2020
Di Redazione SIA
Pubblicata il 10/04/2020
Ai sensi dell'Ipotesi di accordo 24.07.2019, la contrattazione integrativa avrà ad oggetto le erogazioni salariali strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
Gli importi di tali nuovi elementi economici integrativi sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
Aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo sottoscritto dopo il 1º luglio 1993 : è istituito un premio di risultato, da erogare alle scadenze stabilite nei contratti integrativi, ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza e assunti da almeno sei mesi, in proporzione alle giornate di effettiva prestazione nell'anno precedente.
Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi definiti con accordo integrativo, anche secondo modalità diverse che ne prevedono la fruizione da parte dei lavoratori in tutto o in parte in prestazioni, opere e servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare), Sono stanziati i seguenti importi lordi:
Livello |
Euro | ||
A, B |
296,00 | ||
1, 2, 3 |
251,00 | ||
4, 5 |
222,00 | ||
6S, 6, 7 |
178,00 |
Qualora non venga definito un un accordo sul premio di risultato entro il 30 aprile 2020, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di maggio 2020, i seguenti importi:
Livello |
Euro |
A, B |
186,00 |
1, 2, 3 |
158,00 |
4, 5 |
140,00 |
6S, 6, 7 |
112,00 |
Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, compreso il trattamento di fine rapporto.
Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo riconosciuto successivamente al 1° gennaio 2019. Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1° luglio 1993.