SCADENZA — lug 2020
Di Redazione SIA
Pubblicata il 03/06/2020
Ai sensi dell'Ipotesi di accordo 19.09.2019, decorre la nuova disciplina delle ferie:
- per anzianità fino a 10 anni: 4 settimane pari a 20 giorni lavorativi;
per coloro che all'atto del raggiungimento dell'anzianità aziendale pari a 9 anni avranno azzerato tutte le spettanze di ferie residue al 31 dicembre dell'anno precedente verrà anticipata la maturazione pro quota del successivo scaglione previsto per un'anzianità superiore ai 10 anni;
- per anzianità oltre 10 anni: 5 settimane pari a 25 giorni lavorativi.
La giornata del sabato viene considerata non lavorativa agli effetti delle ferie.
Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sarà corrisposta una indennità sostitutiva commisurata a tante quote giornaliere (ventunesimi) della retribuzione quante sono le giornate di ferie non fruite.
Le frazioni di dodicesimo pari o superiori a mezzo mese vanno considerate come mese intero, quelle inferiori vanno trascurate.
Gli eventuali periodi di assenza per malattia o infortunio vengono considerati utili ai fini della maturazione delle ferie nel limite dei primi sei mesi.