QUOTIDIANO CCNL
SCADENZA — 01/07/2020
Terziario (Confsal - Confimpreseitalia): Istituti modificati ex CCNL 30/06/2020
Di Redazione SIA
Pubblicata il 04/09/2020
Si riportano di seguito i principali istituti modificati dal CCNL 30/06/2020:
Banca ore
Nella contrattazione di II Livello od individuale il lavoratore può optare per l'accantonamento delle ore di lavoro straordinario prestate fino al 100% in alternativa alla loro remunerazione, per fruire di riposi supplementari.
Le ore inserite in Banca ore vengono tradotte in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti in base allo straordinario prestato
Il recupero delle ore, così tradotte, può essere fruito dal lavoratore per il suo intero ammontare e sulla base delle proprie esigenze, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa dando un preavviso di almeno 5 giorni in forma scritta.
Tale recupero deve essere realizzato, entro un periodo di 18 mesi dall'inizio di accumulo delle ore, prioritariamente nei periodi di minore attività lavorativa o di caduta ciclica dell'attività stessa, tenendo conto in particolare dei diversi flussi produttivi delle singole zone.
Trascorso il periodo di 18 mesi, ed in ogni caso, alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve liquidare l'importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
Congedo matrimoniale
Il lavoratore non in prova ha diritto ad un congedo della durata di 15 giorni in caso di matrimonio o di unione civile, da fruire in via continuativa.
Il periodo di congedo matrimoniale è integralmente retribuito con la normale retribuzione.
Il congedo matrimoniale è previsto anche per coloro che si sposano per la seconda volta purché venga effettuato con la cerimonia civile e non è previsto per chi contrae il solo matrimonio religioso.
Ferie
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di 4 (quattro) settimane di ferie annuali. La settimana di ferie è ragguagliata a 5 (cinque) ovvero 6 (sei) giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 (cinque) o 6 (sei) giorni.
Festività
Sono festivi i giorni considerati tali a norma di legge ed il S. Patrono.
Le parti stabiliscono lo spostamento della festività del S. Patrono od il suo pagamento in caso di coincidenza con altra festività.
Il lavoratore che non svolge la prestazione lavorativa durante le festività menzionate ha diritto alle normali retribuzioni senza alcuna riduzione.
Il lavoratore assente durante le festività per malattia, infortunio, riposo settimanale ha diritto all'erogazione di una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
Il lavoratore in congedo di maternità/paternità obbligatoria coincidente con le festività ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS posta a carico del datore di lavoro.
Festività soppresse
Il lavoratore ha diritto ad ulteriori 32 (trentadue) ore di permessi individuali retribuiti, in sostituzione delle 4 (quattro) festività soppresse.
Per i lavoratori ad orario ridotto, le stesse sono riproporzionate su base percentuale rispetto alla durata normale dell'orario.
Flessibilità oraria
Flessibilità
Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’Impresa o di parti di essa, la stessa può realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane e comunque nell'arco di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità.
Perciò, in un periodo di dodici mesi può essere realizzata la media dell'orario contrattuale mensile, senza dare luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni.
I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all’orario contrattuale mensile sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. La suddetta compensazione deve essere disposta dall'Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell'orario contrattuale;
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, ove non sono stati disposti recuperi, anche parziali, viene corrisposta la maggiorazione prevista per le ore di straordinario per il monte ore maturate e non compensate.
Orario ordinario multiperiodale
L'orario in regime ordinario può essere realizzato come media plurisettimanale in un periodo non superiore ai dodici mesi dove i lavoratori percepiranno la retribuzione relativa all'orario mensile contrattuale sia nei periodi di superamento che di riduzione dell’orario contrattuale.
Indennità di funzione
Indennità Quadro A
In relazione alle funzioni esercitate, ed in collegamento al grado ed all'importanza degli obiettivi strategici assegnati, ai lavoratori quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00).
Detta indennità assorbe ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari.
Indennità d'incarico Quadro B
In relazione alle funzioni esercitate, ed in collegamento al grado ed all'importanza degli obiettivi strategici assegnati, ai lavoratori quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari ad € 180,00 (centoottanta/00).
Indennità di incarico
Ai dipendenti destinatari di un incarico specifico individuato dall'Impresa, può essere corrisposta un'indennità lorda mensile della durata massima di 12 mensilità, di importo minimo pari ad € 80,00 (ottanta/00).
L'indennità è legata alla durata dell'incarico e può essere revocata anche anticipatamente rispetto alla scadenza dell'incarico.
Indennità di reperibilità
Le Parti concordano circa la necessità di uno specifico accordo aziendale per definire le specifiche modalità operative e le relative compensazioni, per l'obbligo di reperibilità, la chiamata e la prestazione richiesta, sia in termini di riposi compensativi che di trattamento economico, come pure, ove possibile, in termini di rotazione; tale accordo dovrà comunque prevedere una indennità forfetaria non inferiore a € 12,00 (dodici/00), in aggiunta alla retribuzione per le ore di durata dell'intervento.
Infortunio
- Conservazione del posto: In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica.
- Trattamento economico
Il lavoratore ha diritto, a copertura della giornata in cui avviene l'infortunio alla corresponsione, da parte del datore di lavoro, all'intera quota giornaliera della normale retribuzione
Il lavoratore ha diritto a percepire un trattamento integrativo a carico del datore di lavoro, ad integrazione di quanto comunque percepito dall'INAIL e fino alla guarigione clinica, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari 100% della retribuzione.
L'indennità posta a carico del datore di lavoro non è dovuta nel caso in cui l'INAIL non riconosca per qualsiasi motivo l'infortunio.
Lavoro discontinuo
- Orario di lavoro: Per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, anche definiti dalla contrattazione di II Livello, la durata normale dell'orario di lavoro, specificata nel contratto di assunzione, può essere superiore alle 40 ore ma non superiore alle 45 ore.
- Lavoro straordinario: le ore lavorate eccedenti l'orario di lavoro normale pattuito, sono retribuite quali lavoro straordinario con una maggiorazione del 25%
- Divisore orario: per la determinazione della retribuzione oraria e la relativa maggiorazione, si divide la retribuzione mensile per 195.
Lavoro festivo e domenicale
- Lavoro festivo: per il lavoro festivo è corrisposta la maggiorazione del 25% da calcolarsi sulla retribuzione oraria.
- Lavoro domenicale: In caso di lavoro domenicale con riposo compensativo stabilito, la prestazione avrà diritto ad una maggiorazione oraria del 15%.
Lavoro notturno
Per il lavoro notturno è corrisposta la maggiorazione del 25% da calcolarsi sulla retribuzione oraria.
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro straordinario la prestazione lavorativa eseguita oltre l'orario annuale.
Per il lavoro straordinario sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:
- Lavoro straordinario: 20%
- Lavoro straordinario notturno e festivo: 35%
Per i lavoratori discontinui . "Lavoro discontinuo"
Malattia
Conservazione del posto: Il lavoratore non in periodo di prova o preavviso, nei casi di interruzione del servizio per malattia ha diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi:
- 270 giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni
- 365 giorni di calendario per anzianità oltre i 5 anni
In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto indicati sono riferiti ad un arco temporale di 24 mesi
Trattamento economico: Il lavoratore ha diritto a percepire un trattamento integrativo a carico del datore di lavoro, ad integrazione di quanto comunque percepito da parte degli istituti previdenziali o assistenziali, calcolato sulla normale retribuzione, tale da fargli raggiungere complessivamente:
- in caso di malattia di durata inferiore o pari a 8 giorni, il 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno e, limitatamente al primo evento morboso in ragione d'anno di calendario (l Gennaio - 31 Dicembre) anche il 100% per i primi 3 giorni di malattia
- in caso di malattia superiore a 8 giorni, il 100% della retribuzione a partire dal 1° giorno e fino al 180°giorno;
Maternità
Il lavoratore ha diritto di astenersi dall'attività lavorativa per fruire del congedo di maternità/paternità e di ricevere il pagamento dell'indennità INPS spettante.
Il lavoratore, durante i periodi di congedo ha diritto alla corresponsione complessiva dell'80% della normale retribuzione spettante da contratto alla data di inizio astensione, comprensiva dell'eventuale indennità a carico del datore di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro la documentazione attestante l'inoltro della richiesta di congedo all'INPS nei tempi concordati con il datore di lavoro.
Durante tale periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ed alla ripresa dell'attività lavorativa ha diritto agli aggiornamenti formativi ritenuti necessari per lo svolgimento della mansione contrattualmente prevista.
Part-time
Definizione: Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL.
Tipologie: Le parti concordano che la riduzione dell'orario di lavoro può essere di tipo:
- orizzontale, quando il dipendente lavora tutti i giorni ma meno ore rispetto all'orario normale giornaliero;
- verticale, quando il dipendente lavora a tempo pieno ma solo alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
- misto che contempla una combinazione delle due forme precedenti.
Clausole elastiche: l'orario di lavoro può essere modificato in aumento della durata della prestazione, rispetto a quella contrattualmente stabilita, entro il limite massimo del 35% della prestazione lavorativa annua concordata, nei rapporti di part-time verticale o misto.
Clausole flessibili: la collocazione temporale della prestazione stessa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita; le ore di lavoro ordinarie, verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 2% da calcolare sulla quota di retribuzione, in tutte e tre le tipologie di contratto part-time .
Lavoro supplementare: è consentita la prestazione di lavoro supplementare, risultante da accordo sottoscritto dal lavoratore, fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro con la compensazione, salvo condizioni di miglior favore, della maggiorazione forfettaria del 15%.
Periodo di prova
Livelli |
Periodo di prova |
Quadro A |
(180) giorni |
Quadro B |
(160) giorni |
Livello I |
(100) giorni |
Livello II |
(80) giorni |
Livello III |
(60) giorni |
Livello IV |
(40) giorni |
Livello V |
(30) giorni |
Livello VI |
(30) giorni |
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Livello di inquadramento
Anzianità di servizio fino a 5 anni
Anzianità di servizio oltre 5 e fino a 10 anni
Anzianità di servizio oltre 10 anni
Quadri A e B
3 mesi
4 mesi
5 mesi
Livello I e II
2 mesi
3 mesi
4 mesi
Livello III e IV
45 giorni
2 mesi
3 mesi
Livello V e VI
1 mese
45 giorni
2 mesi
I suddetti giorni di preavviso si intendono di calendario
Retribuzione - Elemento aggiuntivo della retribuzione (Aziende non aderenti agli enti bilaterali)
Il contributo mensile da destinare in favore dell'Ente Bilaterale Nazionale Imprese e Lavoratori (EBIL) è stabilito nella misura di € 8,50 (otto/50) suddivisi in € 7,00 (sette/00) mensili a carico dell'azienda e € l,50 (uno/50) a carico del dipendente per 12 mensilità.
L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad € 30,00 (trenta/00) lordi.
L' E.D.R. di cui al comma precedente, viene corrisposto per 13 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Retribuzione - Elemento distinto assistenza sanitaria integrativa
Per il finanziamento della Mutua MBA (Fondo Prestazioni Sanitarie - Pre.San. EBIL) è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza di € 11,50 (undici/50) a carico dell'azienda ed € 1,00 (uno/00) a carico del lavoratore. I contributi sono per 12 (dodici) mensilità.
L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote destinate al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa, è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad € 40,00 (quaranta/00) lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL.
Resta fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni sanitarie previste se vi fosse stato il puntuale versamento da parte dell'impresa dei contributi dovuti, nonché dell'eventuale maggior danno subito e la responsabilità verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni.
Scatti di anzianità
Ai lavoratori sono riconosciuti 5 (cinque) scatti biennali pari al 3% della paga nazionale per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa Impresa o gruppo (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa Impresa e/o organizzazione).
Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.