SCADENZA — gen 2021
Di Redazione SIA
Pubblicata il 10/06/2021
Per il congedo di maternità e paternità è riconosciuto un trattamento di assistenza aggiuntivo a quello previsto dalla legge a carico dell'Azienda pari al 30% della retribuzione per i primi tre mesi di calendario di congedo immediatamente successivi al termine del congedo obbligatorio.
I periodi di congedo parentale e la relativa integrazione di cui sopra, sono computati nell'anzianità di servizio, anche ai fini della maturazione del TFR, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.