SCADENZA — gen 2021
Di Redazione SIA
Pubblicata il 02/04/2021
E.D.R. Bilateralità
Il contributo da destinare tn favore dell'Ente Bilaterale EBILAV (cod. LAV1) è stabilito nella misura dello 0,30% (0,20% a carico del datore e 0,10% a carico del lavoratore) calcolato su busta paga e contingenza.
Le parti precisano che, vista l'obbligatorietà di tale contributo, l'azienda che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari a 25 euro/mese, corrisposto per 14 mensilità e rientrante nella retribuzione di fatto.
E.D.R. Assistenza sanitaria integrativa
Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l’azienda che ometta il versamento delle quote al fondo assistenza sanitaria integrativa è tenuta alternativamente:
- ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 15,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto;
- ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dalla mutua Cesare Pozzo.