SCADENZA — gen 2021
Di Redazione SIA
Pubblicata il 24/05/2023
Il CCNL 17/06/2021 ha modificato i seguenti istituti contrattuali:
Indennità di volo: quale sia l'attività svolta dal Pilota, sarà corrisposta, a titolo di indennità di volo, una somma comunque non superiore ad euro 4.710,00 lordi mensili per 12 mesi.
L'importo massimo annuale sopra indicato sarà corrisposto al Pilota al raggiungimento di almeno 50 ore di volo annuali.
Infortunio - Trattamento economico: Il periodo di corresponsione della retribuzione e dell'importo della indennità di volo media corrisposta negli ultimi dodici mesi, non potrà superare in ogni caso 24 mesi dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio.
Riposo obbligatorio per fatica operazionale: Qualora il Test Pilot venga riconosciuto da un istituto medico legale affetto da fatica operazionale, e quindi debba trascorrere un periodo di riposo obbligatorio della durata fissata, dall'istituto stesso, avrà diritto solo al trattamento retributivo previsto nel caso di malattia per causa di servizio.
Trascorso il periodo di cui sopra, senza che il Test Pilot abbia potuto riprendere servizio, l'azienda ha la facoltà di licenziare il Pilota, corrispondendogli l'indennità di mancato preavviso ed il trattamento di fine rapporto.
Malattia - Trattamento economico: durante i periodo di comporto l'azienda corrisponderà al Pilota non in prova l'intera retribuzione
Preavviso di licenziamento: Salvo il disposto dell'art. 2119 del cod. civ., il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto dal datore di lavoro senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) mesi 6 di preavviso se il Pilota ha un’anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
b) mesi 9 se il Pilota ha una anzianità di servizio compresa tra 5 e 10 anni:
c) mesi 12 se il Pilota ha una anzianità di servizio superiore a 10 anni.