QUOTIDIANO CCNL
SCADENZA — 01/01/2021
Terziario (Ugl - Confimea): Retriuzione primo ingresso (sostegno all'occupazione)
Di Redazione SIA
Pubblicata il 14/04/2021
Contratto a tempo indeterminato: In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di profili professionali inquadrabili nei livelli 2°-3°-4°-5°-6° -qualora quest’ultimo non abbia alcuna specializzazione professionale pregressa / esperienza professionale pregressa nelle attività o mansioni per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per 18 mesi, 1 livello d’inquadramento inferiore rispetto a quello previsto per la qualifica oggetto della prestazione lavorativa, così come disciplinata dalla classificazione del personale del presente C.C.N.L.
Contratto a tempo determinato: Al fine di favorire l’inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati o molto svantaggiati che, in caso di assunzione di un lavoratore a tempo determinato della durata non superiore a 12 mesi, non prorogabile e non rinnovabile, da adibire allo svolgimento di profili professionali inquadrabili nei livelli 2°-3°-4°-5°-6° qualora il lavoratore sia in possesso delle caratteristiche soggettive previste ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 2, punti 18 (lavoratori svantaggiati) e 19 (lavoratori) al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli per i primi sei mesi, 2 livelli d’inquadramento inferiori rispetto a quello previsto per la qualifica oggetto della prestazione lavorativa e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione.
In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulteriore periodo di 24 mesi.