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QUOTIDIANO CCNL

 SCADENZA — 01/11/2021

Servizi ausiliari (Cisal - Anpit): Modifica istituti contrattuale ex CCNL 29.10.2021

Servizi ausiliari (Cisal - Anpit): Modifica istituti contrattuale ex CCNL 29.10.2021

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 16/12/2021

Istituti modificati ex CCNL 29.10.2021

 

Livelli apprendistato: Il contratto di apprendistato è disciplinato per i seguenti livelli:

Al (ex A2), A2 (ex A3)

B1, B2

C1, C2

D1

Op. di Vendita Gestionale

Operatore di vendita di 1a categoria.

Operatore di vendita di 2a categoria.

Periodo di prova

Durata del Periodo di Prova e dei preavvisi di recesso

 

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Livello

Periodo di prova 1

Recesso azienda

Preavviso del Lavoratore

Dirigente, Quadro (ex QA1), Al (ex A2) e A2 (ex A3)

180 giorni

30 giorni

15 giorni

B1 e Op. Vendita Gestionale e di 1a Cat.

150 giorni

25 giorni

13 giorni

B2 e Op. Vendita di 2a Cat.

150 giorni

25 giorni

13 giorni

C1 e Op. Vendita di 3a Cat.

120 giorni

20 giorni

10 giorni

C2

90 giorni

15 giorni

8 giorni

D1

60 giorni

10 giorni

5 giorni

D2

30 giorni

5 giorni

3 giorni

 

1 di calendario.

Il Periodo di prova può essere convenuto per una durata non superiore a 6 mesi per i Quadri di nuova assunzione, o in Mobilità Verticale (Art. 253).

Clausola di durata minima del Patto di Prova:

Al fine di garantire un tempo minimo di verifica dell’effettiva capacità del Lavoratore in prova, a favore del Dipendente, hanno concordano una clausola di durata minima del Patto di Prova, nella durata indicata in Colonna 3 della precedente Tabella.

Pertanto, salvo che per le ragioni che avrebbero potuto determinare cessazioni per giusta causa o giustificato motivo, solo superato il periodo minimo indicato in Colonna 3 della precedente Tabella, ed entro il limite massimo della stessa, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dall’Azienda, anche se il Lavoratore fosse legittimamente assente (malattia, infortunio ecc.), senza obbligo di preavviso o indennità sostitutiva. Resta fermo il diritto del Lavoratore a ricevere il T.F.R., oltre che le retribuzioni dirette e differite maturate nel periodo.

Preavviso del Lavoratore: Il Lavoratore, durante il Periodo di prova, ha diritto al libero recesso, ma nel rispetto dell’obbligo di preavviso ridotto, pari a quanto indicato in Colonna 4 della precedente Tabella.

Sospensione del Patto di Prova:  Non sono previste/ammesse né la protrazione, né il rinnovo, né la sospensione del Patto di Prova per malattia, infortunio, congedo matrimoniale o astensione per maternità/paternità.

Indennità lavoro discontinuo

E' prevista una specifica "Indennità di attesa" di lordi € 4,00 per ciascuna ora ordinaria contrattualmente prevista come eccedente la base di 40 ore/settimanali fino alla 45a ora settimanale.

Malattia

Comporto

- oltre 2 anni di anzianità lavorativa: mantenimento del posto per assenze anche non continuative o riferite ad eventi morbosi diversi, per un massimo di 120 giorni solari, con l'incremento di 2 giorni solari per ciascun anno lavorato oltre il biennio, con il limite complessivo di 365 giorni di prognosi complessiva.

- oltre 5 anni di anzianità e malattia continuativa con superiore a 60 giorni: tale malattia sarà considerata solo per il 50% della sua effettiva durata, fermo restando il limite di 365 giorni complessivi nell'arco temporale mobile degli ultimi 5 anni dalla data dell'inizio dell'evento morboso.

Superato il "periodo di comporto" maturato dal Dipendente, il recesso aziendale potrà avvenire in qualsiasi momento in caso di Lavoratore ancora assente per malattia od entro 15 giorni solari dal rientro del Lavoratore a seguito del periodo di malattia che ha determinato il predetto superamento del periodo di comporto.

Trattamento economico

- Dal 181° giorno fino al termine del comporto: Ove venisse a cessare il trattamento economico da parte dell'INPS per superamento dei 180 giorni di malattia, riconoscimento di una retribuzione pari al 50% della Retribuzione Giornaliera Normale (esclusi gli elementi correlati alla presenza, ai modi o alla onerosità) fermo restando che in caso di ripresa dell’indennità INPS (oltre il 31/12), l’integrazione datoriale, se spettante, tornerà al 25% o al 30% .

Trattamento economico Dirigenti: In caso di malattia, il trattamento economico complessivamente riconosciuto al Dirigente per tutto il tempo della malattia, ma entro i limiti di comporto contrattuale, dovrà essere pari al 75% della Retribuzione Normale Mensile.

Infortunio Dirigenti: In caso d’infortunio professionale, non in itinere, spetta al Dirigente la conservazione del posto fino al limite massimo di 18 mesi o minor periodo qualora fosse accertata un'invalidità permanente totale o parziale grave. In tale periodo, vi sarà decorrenza dell’Indennità INAIL eventualmente spettante e di quota della Retribuzione Normale Mensile del Dirigente, entro il limite complessivo dell’85% della R.N.M.

Elemento perequativo Regionale

L'Elemento Perequativo Mensile Regionale è un elemento retributivo lordo, da erogare per 13 mensilità, aggiuntivo alla P.B.N.C.M. introdotto al fine di recuperare, almeno parzialmente, il differenziale dei diversi Indici Regionali del costo della vita. Esso sarà riconosciuto in funzione del livello professionale d'inquadramento, della Regione di riferimento e, in caso di Tempo Parziale, sarà rapportato alla percentuale di prestazione (Indice di Prestazione).

Liv.

Lomb.

Ligur.

Trent.

A.A.

Lazio

Tosc.

Emilia

R.

Friuli

Umbr.

Valle

d’A.

Piemont.

Dirigente

481,34

459,12

456,38

446,64

438,34

406,42

389,76

371,71

371,71

352,27

Quadro (ex QA1)

207,73

197,28

195,97

191,40

187,48

172,45

164,61

156,12

156,12

146,97

Al (ex A2)

182,15

173,08

171,95

167,98

164,58

151,55

144,75

137,38

137,38

129,45

A2 (ex A3)

164,24

156,14

155,13

151,59

148,55

136,92

130,85

124,27

124,27

117,19

B1

Op. Vendita Gestionale

 

148,89

141,63

140,72

137,54

134,82

124,38

118,93

113,03

113,03

106,68

B2 e

Op. vendita 1° Cat.

134,39

127,91

127,11

124,27

121,84

112,54

107,68

102,42

102,42

96,75

C1 e

Op. vendita 2° Cat.

121,60

115,82

115,09

112,56

110,40

102,09

97,75

93,05

93,05

87,99

C2 e

Op. vendita 3° Cat.

113,07

107,75

107,09

104,76

102,76

95,12

91,13

86,81

86,81

82,15

D1

105,40

100,49

99,88

97,73

95,90

88,85

85,17

81,19

81,19

76,90

D2

100,28

95,65

95,08

93,05

91,32

84,67

81,20

77,44

77,44

73,39

 

Liv.

Veneto

Marche

Abruzzo

Sicilia

Puglia

Camp.

Sard.

Calab.

Basilie.

Molise

Dirigente

299,57

239,90

180,24

178,85

167,76

158,02

151,10

72,00

72,00

72,00

Quadro

122,14

94,05

65,96

65,31

60,08

55,51

52,24

15,00

15,00

15,00

Quadro (ex

QA1)

107,92

83,56

59,19

58,63

54,10

50,13

47,30

15,00

15,00

15,00

A1 (ex A2)

97,97

76,21

54,46

53,95

49,91

46,37

43,84

15,00

15,00

15,00

B1 e

Op. Vendita Gestionale

89,43

69,92

50,40

49,95

46,32

43,14

40,87

15,00

15,00

15,00

B2 e

Op. vendita 1° Cat.

81,37

63,97

46,57

46,16

42,93

40,09

38,07

15,00

15,00

15,00

C1 e

Op. vendita 2° Cat.

74,26

58,72

43,19

42,82

39,93

37,40

35,60

15,00

15,00

15,00

C2 e

Op. vendita 3° Cat.

69,52

55,23

40,93

40,60

37,94

35,61

33,95

15,00

15,00

15,00

D1

65,25

52,08

38,90

38,59

36,14

34,00

32,47

15,00

15,00

15,00

D2

62,41

49,98

37,55

37,26

34,95

32,92

31,48

15,00

15,00

15,00

 

Indennità mancata contrattazione aziendale

In assenza di contrattazione aziendale spetta l’Indennità di Mancata Contrattazione.

Essa è spettante per 12 mensilità all’anno a tutti i Lavoratori in forza nel mese di competenza. Per i neo assunti e per i Lavoratori cessati, quando spettante, l’Indennità sarà riconosciuta dal primo mese di lavoro integralmente prestato dall’assunzione o nell’ultimo mese completamente lavorato prima della cessazione.

In caso di Tempo Parziale, il valore dell’Indennità spettante sarà moltiplicato per l’Indice di Prestazione del Lavoratore; l’Indennità non spetterà agli Apprendisti.

L’Indennità è ininfluente nel calcolo annuale delle retribuzioni indirette, differite e del T.F.R.

Determinazione dell'indennità

L’importo dell’Indennità effettivamente dovuta al Lavoratore, si determinerà moltiplicando il Valore Mensile (VM) di ciascun livello, per il correttivo (H) dei giorni di assenza nel mese, secondo la seguente formula: Indennità = VM x H

Livello

Valore VM

dal 01/11/2021

Dirigente

292,80

Quadro (ex QA1)

140,00

Al (A2)

121,00

A2 (A3)

106,00

B1 e Op. Vendita Gestion.

98,00

B2 e Op. Vendita 1a Cat.

88,00

C1 e Op. Vendita 2a Cat.

80,00

C2 e Op. Vendita 3a Cat.

73,00

D1

67,00

D2

61,00

Assenze

Correttivo H

0

1,00

1

0,90

2

0,81

3

0,73

4

0,60

5

0,50

6

0,40

7

0,30

8

0,20

9

0,10

Da 10° in poi

0,00

I giorni di assenza nel mese si calcolano con il seguente criterio convenzionale:

O.L.M. - O. Ordin. Lav./9 = Assenze nel mese

 

"O.L.M." = Ore Lavorabili nel Mese

"O.Lav." = Ore Ordinarie Lavorate nel Mese

Un resto pari o superiore a 0,5 determina l’incremento di un giorno intero di assenza. Un resto inferiore a 0,5 non incrementa il numero dei giorni di assenza.

Importi lordi dell’Indennità Mensile di Mancata Contrattazione, in funzione delle assenze, dall’01/11/2021

Assenze nel mese

Livelli d’inquadramento contrattuale

Dirig.

Quadro

(ex QA1)

Al

(ex A2)

A2

(ex A3)

B1 e

Op. Gest.

B2 e

Op. 1a

C1 e Op. 2a

C2 e Op. 3a

D1

D2

0

292,80

140,00

121,00

106,00

98,00

88,00

80,00

73,00

67,00

61,00

1

263,52

126,00

108,90

95,40

88,20

79,20

72,00

65,70

60,30

54,90

2

237,17

113,40

98,01

85,86

79,38

71,28

64,80

59,13

54,27

49,41

3

213,74

102,20

88,33

77,38

71,54

64,24

58,40

53,29

48,91

44,53

4

175,68

84,00

72,60

63,60

58,80

52,80

48,00

43,80

40,20

36,60

5

146,40

70,00

60,50

53,00

49,00

44,00

40,00

36,50

33,50

30,50

6

117,12

56,00

48,40

42,40

39,20

35,20

32,00

29,20

26,80

24,40

7

87,84

42,00

36,30

31,80

29,40

26,40

24,00

21,90

20,10

18,30

8

58,56

28,00

24,20

21,20

19,60

17,60

16,00

14,60

13,40

12,20

9

29,28

14,00

12,10

10,60

9,80

8,80

8,00

7,30

6,70

6,10

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Scatti di anzianità

Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Azienda, il Dipendente ha diritto a 5 aumenti biennali della retribuzionenelle seguenti misure:

Livelli

Importo del singolo scatto

Dirigente

76,80

Quadro (ex QA1)

24,80

Al (ex A2)

23,60

A2 (ex A3)

21,20

B1 e Op. Vendita Gestionale

20,00

B2 e Op. Vendita di 1° Categoria

19,00

C1 e Op. Vendita di 2° Categoria

18,00

C2 e Op. Vendita di 3° Categoria

17,20

D1

16,80

D2

16,00

Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data d’assunzione o dal termine del periodo d’apprendistato.

In caso di passaggio di livello d’inquadramento, l’importo e il numero degli scatti già maturati si considereranno "scatti congelati" e si sommeranno ai valori che matureranno nel nuovo livello, sempre entro il limite massimo di 5 (cinque) scatti biennali per livello.

L'importo degli scatti è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio d’anzianità.

In caso di passaggio di CCNL: in caso di provenienza da altro CCNL, in occasione dell’Allineamento Retributivo, gli scatti già maturati dal Lavoratore saranno "congelati" nei loro valori previsti dal CCNL di provenienza, eventualmente riparametrati in tredicesimi, qualora nel precedente CCNL fosse previsto un maggior numero di mensilità annuali. Ciò premesso, dal compiersi dello Scatto di anzianità in corso all’atto del passaggio del CCNL, decorrerà la nuova anzianità del Lavoratore che, in costanza di rapporto, avrà diritto ad ulteriori 5 scatti biennali, secondo la disciplina prevista dal presente articolo.

Indennità di cassa

Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 giorni solari nel mese, qualora risponda della quadratura dei conti e abbia completa responsabilità per errori con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell’incarico e della responsabilità, un’Indennità mensile di cassa pari ad € 78,00 lordi.

Tale Indennità concorrerà alla formazione della Retribuzione Mensile di Fatto ma, essendo già comprensiva dei ratei di mensilità differite, per previsione delle Parti, sarà ininfluente nella determinazione della tredicesima mensilità, delle festività, delle ferie, nonché del T.F.R.

Indennità Corriere

Sintesi Classificazione Autisti/Corrieri

CCNL "Servizi Ausiliari Integrati"

Livello

Indennità

di

Mansione *

- Conduttore Specializzato con Patente C1, C, CE con oltre 36 mesi di anzianità effettiva nella mansione

- Conduttore Specializzato con Patente CQC Merci, CQC Persone, D, D1E, E, DE

- Conducente Specializzato con abilitazione F.S. al traino di vagoni ferroviari

- Operatore addetto ai trasporti eccezionali

- Conducente autosnodati con massa a pieno carico superiore a 3.500 kg, con patente di categoria D1, D1E, DE e D

C1

€ 9,10 *

- Conduttore Specializzato con Patente C1, C, CE fino a 36 mesi di anzianità effettiva nella mansione

C2

€ 8,40 *

- Corriere, con bollettazione del venduto, emissione dello scontrino e/o con esazione

- Autista di Autocarro con Patente B96 o BE

D1

€ 7,70 *

- Corriere/Autista/Conduttore di mezzi richiedenti Patente B

D2

€ 7,00 *

* Da riconoscere per ciascun gruppo di 8 ore nella mansione di Autista/Corriere.

Trasferimento

3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 settimane (3 settimane dal 01.11.2021);

5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (30% dal 01.11.2021) della diaria per il tempo spettante.

Trasferta

Diaria

Livello

Diaria giornaliera

Dirigente

40,04

Quadro (ex QA1)

25,30

Al (ex A2)

22,00

A2 (ex A3)

19,80

B1 e Op. di Vendita Gestionale

17,60

B2 e Op. di Vendita di 1° Categoria

15,95

C1 e Op. di Vendita di 2° Categoria

14,30

C2 e Op. di Vendita di 3° Categoria

13,20

D1

12,10

D2

11,00

Diaria trasfertisti

Livello

Diaria Trasfertisti

Dirigente

21,84

Quadro (ex QA1)

13,80

Al (ex A2)

12,00

A2 (ex A3)

10,80

B1 e Op. di Vendita Gestionale

9,60

B2 e Op. di Vendita di 1° Categoria

8,70

C1 e Op. di Vendita di 2° Categoria

7,80

C2 e Op. di Vendita di 3° Categoria

7,20

D1

6,60

D2

6,00

Indennità di reperibilità

Livello

Da 8 a 16 ore* in Giorno Feriale

Da 16 a 24 ore* in Giorno di Riposo aggiuntivo

12 ore* in Giorno Festivo o Riposo Settimanale

24 ore* in Giorno Festivo o Riposo Settimanale

C1

O.V. di 2° Cat.

€ 9,10

€ 13,00

€ 16,90

€ 31,20

C2

O.V. di 3° Cat.

€ 8,40

€ 12,00

€ 15,60

€ 28,80

D1

€ 7,70

€ 11,00

€ 14,30

€ 26,40

D2

€ 6,66

€ 10,00

€ 13,00

€ 24,00

Preavviso

Livelli

fino a 5 anni d’anzianità

Da 5 fino a 10 anni

d’anzianità

oltre a 10 anni d’anzianità

Dirigente

180 giorni

210 giorni

240 giorni

Quadro (ex QA1)

120 giorni

150 giorni

180 giorni

A1 (ex A2) e A2 (ex A3)

90 giorni

120 giorni

150 giorni

B1, Operatore Gestionale, B2

Op. di Vendita di 1° e 2 Categoria

60 giorni

90 giorni

120 giorni

C1

45 giorni

60 giorni

90 giorni

C2

Op. di Vendita di 3° e 4° Categoria

30 giorni

45 giorni

60 giorni

D1, D2 e Lavoratori Discontinui

15 giorni

20 giorni

30 giorni


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