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 SCADENZA — 01/12/2021

CONI Servizi: Modifiche ex ipotesi di accordo 23.12.2021

CONI Servizi: Modifiche ex ipotesi di accordo 23.12.2021

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 24/01/2022

Indennità giornaliera di turno

Posizione economica

Indennità Giornaliera

D1

21,26

D2

19,77

C4

18,55

C3

17,13

C2

15,63

C1

15,37

B4

15,19

B3

14,25

B2

13,07

B1

12,87

A4

12,78

A3

12,27

A2

11,67

A1

11,26

Lavoro in fascia pomeridiana

Laddove non sia configurabile il lavoro su turni e nelle strutture per le quali sia necessario assicurare i servizi con continuità ed efficacia, può essere adottata l’articolazione oraria in fascia pomeridiana, entro il limite di 3 giorni a settimana per ciascun dipendente. L’inizio della prestazione lavorativa è programmato dal responsabile della struttura nella fascia oraria tra le ore 11 e le ore 12, con una flessibilità di 15 minuti e con conseguente prosecuzione della prestazione fino al completamento della stessa, fatto salvo un intervallo di pausa di 30 minuti, da collocare tra le 14 e le 15,30.

Al personale che effettua la prestazione in fascia pomeridiana è corrisposta la maggiorazione del 18% della retribuzione oraria  con esclusione dell’elemento distinto della retribuzione e con l’aggiunta del rateo di tredicesima mensilità. 

Indennità apicale di funzione

A decorrere dal 1° gennaio 2021, al dipendente inquadrato nel parametro retributivo A4 che abbia raggiunto almeno 4 anni di effettivo servizio nel parametro e 8 anni di permanenza nella categoria A, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l’indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 350,00.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, al dipendente inquadrato nel parametro retributivo B4 che abbia raggiunto almeno 5 anni di effettivo servizio nel parametro e 10 anni di permanenza nella categoria B, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l’indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 425,00.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, al dipendente inquadrato nel parametro retributivo C4 che abbia raggiunto almeno 6 anni di effettivo servizio nel parametro e 12 anni di permanenza nella categoria C, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l’indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 500,00.

Detta voce è subordinata alla partecipazione e superamento di almeno un corso di formazione certificata per ciascun anno di riferimento, unitamente al conseguimento di una valutazione, riferita all’anno precedente a quello in cui vengono raggiunti i predetti requisiti, non inferiore a più che adeguato.

Ai fini della corresponsione dell’indennità per gli anni 2021 e 2022 saranno considerate le valutazioni riferite rispettivamente al 2020 e al 2021 non inferiori ad adeguato e non si procederà ad alcuna integrazione delle schede di valutazione. In assenza di iniziative di formazione utili al conseguimento delle relative certificazioni, dovute all’assenza di iniziative da parte del datore di lavoro, le stesse debbono intendersi conseguite.

Retribuzione elementi

Ulteriori elementi della retribuzione sono:

a) compenso per lavoro in turno (indennità e/o maggiorazione), in orario elastico, plurisettimanale o in fascia pomeridiana;

b) compenso incentivante la produttività;

c) indennità di trasferta;

d) indennità di trasferimento;

e) compenso per lavoro straordinario;

f) indennità di funzione;

g) eventuale superminimo;

h) elemento distinto della retribuzione;

i) altre indennità diverse eventualmente corrisposte e riconosciute.

Indennità di funzione

In relazione alle funzioni esercitate ed al grado e all'importanza delle responsabilità gestionali ed economiche assegnate, ai lavoratori della categoria quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari almeno ad un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in godimento.

L’indennità viene riconosciuta nella misura del 13% al raggiungimento di 15 anni nella categoria legale.

Al personale che, al raggiungimento della predetta anzianità nella categoria, sia titolare della responsabilità di una struttura, formalmente attribuita dal datore di lavoro, la misura dell’indennità è definita al 18%. 

Indennità di trasferta

Al personale inviato in trasferta compete:

a) l’indennità giornaliera, avente natura non retributiva, di cui alla tabella seguente e che remunera anche il tempo occorrzente per il viaggio e le prestazioni effettuate oltre il normale orario giornaliero;

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i mezzi di trasporto;

c) una indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave.

Per le trasferte di durata inferiore all’orario giornaliero di lavoro e fino alle 12 l'indennità è calcolata ad ore.

Trasferte Nazionali

dal lun. al ven. e sabato con recupero > 12 ore

sabato senza recupero > 12 ore

domenica e festivi con recupero > 12 ore

QS

40

40

40

Q

40

40

40

C4

84

191

172

C3

78

177

159

C2

73

163

146

C1

71

160

144

B4

71

159

143

B3

67

150

135

B2

63

138

124

B1

62

136

123

A4

62

135

122

A3

60

131

118

A2

57

125

112

A1

56

121

109

Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso:

a) della spesa sostenuta per il pernottamento in alberghi come da normativa aziendale;

b) della spesa per uno o due pasti, fino a concorrenza di Euro 60,00 giornalieri;

c) della spesa sostenuta per la prima colazione, nel limite di 5,00 Euro, qualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 8.15 e, per i giorni successivi, non sia compresa nel trattamento di pernottamento in albergo.

Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto nonché quelle relative alla prima colazione, qualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 8.15.

L’indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.

Trasferte all'estero

Le trasferte all’estero sono disciplinate dalle disposizioni di cui sopra con le seguenti modifiche:

a) l’indennità di trasferta giornaliera è pari determinata ai sensi della tabella seguente;

b) i rimborsi dei pasti per le trasferte di durata superiore a 12 ore lett. b) e c), sono incrementati del 30%.

Trasferte Internazionali

dal lun. al ven. e sabato con recupero > 12 ore

sabato senza recupero > 12 ore

domenica e festivi con recupero > 12 ore

QS

70

70

Q

70

70

70

C4

123

210

191

C3

116

196

178

C2

108

182

165

C1

107

179

163

B4

106

178

162

B3

101

169

154

B2

96

157

143

B1

95

155

142

A4

 94

154

141

A3

92

149

137

A2

89

144

131

A1

87

140

128

 

 


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