SCADENZA — mar 2021
Di Redazione SIA
Pubblicata il 01/03/2021
Nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello, ai lavoratori che non percepiscano, oltre quanto spettante per il vigente c.c.n.l., altri trattamenti economici collettivi o individuali, assimilabili al presente istituto quanto a caratteristiche di corresponsione, spetta:
a) ai lavoratori in forza nel mese di marzo: un compenso retributivo aziendale pari ad € 150,00 con la retribuzione di marzo di ogni anno, in proporzione ai mesi in forza all'azienda nell'anno solare precedente; sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico azienda;
b) ai lavoratori che cessino dal servizio nel corso dell'anno solare: quanto previsto dalla precedente lett. a), unitamente alle competenze di fine rapporto, ricorrendone le condizioni nonché, per l'anno solare in corso, i ratei mensili dell'importo annuo procapite di € 150,00 a titolo di C.r.a. in proporzione ai mesi in forza all'azienda; a tali fini sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell'azienda.
Le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, quelle inferiori sono trascurate.
Eventuali erogazioni aziendali comprendono fino a concorrenza il C.r.a.
Computabilità: Il compenso non è computabile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale
Part time: Il compenso è proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale in relazione alla durata della prestazione.
Assenza per malattie di durata non superiore a 5 giorni: Ai dipendenti verrà trattenuta una somma pari a € 15.00 in cifra fissa per evento sugli importi corrisposti a titolo di premio di risultato o di compenso retributivo aziendale. La trattenuta della somma suindicata riguarderà gli eventuali eventi morbosi successivi al terzo.
Le somme non erogate per effetto della disciplina suindicata, incrementeranno l'eventuale importo complessivo del premio di risultato o, in mancanza, del compenso retributivo aziendale. I lavoratori che abbiamo effettuato un numero di assenze per malattia non superiori a 3 eventi specifici di durata massima non superiore a 5 giornate lavorative nell'arco dell'anno solare, avranno diritto al riconoscimento del premio di risultato così incrementato.