SCADENZA — mag 2021
Di Redazione SIA
Pubblicata il 30/08/2023
Il CCNL 18.05.2021 ha modificato i seguenti istituti:
Flessibilità oraria
Flessibilità personale non viaggiante (lavoratori a tempo pieno):
La distribuzione dell'orario di lavoro, l'inizio ed il termine della giornata lavorativa può essere modificato, per esigenze tecniche, organizzative, produttive aziendali, una volta entro i 12 mesi successivi.
Per esigenze organizzative l'orario di lavoro può essere ripartito su 4 giornate con preventivo accordo tra azienda e RSU/RSA, OO.SS. stipulanti e competenti territorialmente.
Tale diversa programmazione dell'orario di lavoro prestabilito sarà attuabile per un massimo di 4 settimane nell'arco di un anno e darà luogo ad una indennità di disagio pari a 50 euro per ogni settimana.
Prestazioni lavorative collocate in orari diversi da quelli previsti dal normale orario di lavoro possono essere richieste dall'Azienda in regime di flessibilità, al personale operativo, purché vengano collocate all'interno di calendari quadrimestrali. Il lavoratore inserito in tali calendari percepisce una indennità pari a 8 euro per ogni giornata di flessibilità inserita nel programma. Tale indennità non è dovuta nel caso in cui la prestazione lavorativa sia inferiore a quella prevista dal normale orario di lavoro...