SCADENZA — mag 2021
Autotrasporto Merci e Logistica: Nuova disciplina
Di Redazione SIA
Pubblicata il 30/08/2023
Il CCNL 18.05.2021 ha modificato i seguenti istituti:
Flessibilità oraria
Flessibilità personale non viaggiante (lavoratori a tempo pieno):
La distribuzione dell'orario di lavoro, l'inizio ed il termine della giornata lavorativa può essere modificato, per esigenze tecniche, organizzative, produttive aziendali, una volta entro i 12 mesi successivi.
Per esigenze organizzative l'orario di lavoro può essere ripartito su 4 giornate con preventivo accordo tra azienda e RSU/RSA, OO.SS. stipulanti e competenti territorialmente.
Tale diversa programmazione dell'orario di lavoro prestabilito sarà attuabile per un massimo di 4 settimane nell'arco di un anno e darà luogo ad una indennità di disagio pari a 50 euro per ogni settimana.
Prestazioni lavorative collocate in orari diversi da quelli previsti dal normale orario di lavoro possono essere richieste dall'Azienda in regime di flessibilità, al personale operativo, purché vengano collocate all'interno di calendari quadrimestrali. Il lavoratore inserito in tali calendari percepisce una indennità pari a 8 euro per ogni giornata di flessibilità inserita nel programma. Tale indennità non è dovuta nel caso in cui la prestazione lavorativa sia inferiore a quella prevista dal normale orario di lavoro, ma ricompresa all'interno dell'articolazione d'orario programmata. Il lavoratore può essere inserito in tali calendari fermo restando il limite massimo complessivo di 16 settimane di prestazioni in flessibilità realmente effettuata. Per le ore lavorate in regime di flessibilità eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero per la parte di orario collocata al di fuori del normale orario di lavoro programmato, l'Azienda corrisponde inoltre una maggiorazione pari al 20% della paga oraria globale.
Personale viaggiante inquadrato alla Qualifica 1 parametri retributivi G-H: in deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, che prevede una durata dell'orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. sottoscrittrici il presente C.C.N.L., potranno essere definite, alternativamente, le seguenti intese:
a. definizione di un'articolazione del nastro lavorativo giornaliero;
b. verifica della sussistenza della prestazione lavorativa in regime di discontinuità, a norma del R.D.L. 15.3.1923 n. 692, R.D. 10.9.1923, n. 1953, R.D. 6.12.1923, n. 2657. Per tali lavoratori, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti e la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro, con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 44 ore settimanali.
Per aziende del Settore Assologistica (Magazzini Generali)
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni di mercato e/o punte di lavorazione.
Pertanto le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 100 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
L'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario settimanale contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 25% da liquidare nei periodi di superamento medesimo.
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 180 giorni medi dalla data prevista dei programmi per le ore prestate in flessibilità.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali e festive, salvo accordo fra le parti.
Turnisti: Il presente regime di flessibilità è utilizzabile unicamente nelle imprese che organizzano il lavoro sulla base di una programmazione mensile dei turni.
Le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità consistenti in settimane lavorative da 24 a 48 ore, senza alcuna corresponsione di maggiorazioni per lavoro straordinario ove non si superi la media di 40 ore settimanali.
Il conteggio delle ore straordinarie viene fatto al termine di ogni bimestre; le ore lavorate nella settimana oltre la 40ª saranno retribuite con la maggiorazione del 17%.
Le ore di lavoro eccedenti la media bimestrale delle 40 ore settimanali sono retribuite con le maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario e con l'assorbimento della maggiorazione del 17% di cui al comma precedente.
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane lavorative con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Periodo di prova
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
- 6 mesi per i quadri;
- 5 mesi per i dipendenti del 1° livello;
- 4 mesi per i dipendenti del 2° livello e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nella qualifica 3 parametro A, B, C e nella qualifica 2 parametro D, E, F;
- 3 mesi per i dipendenti del 3° livello Super, 3° livello, 4° livello, 4° livello Junior e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nella qualifica 1 parametro G, H;
- 1 mese per tutti gli altri lavoratori.
Il decorso del periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia o infortunio.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo, o per licenziamento, durante i primi due mesi di prova per i Quadri e gli impiegati del 1° livello e durante il primo mese per i dipendenti degli altri livelli, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Impiegati:
Livello |
Anzianità fino a 5 anni |
Anzianità da 5 a 10 anni |
Anzianità oltre 10 anni |
Quadrie e 1 |
mesi due e quindici giorni |
mesi tre e quindici giorni |
mesi quattro e quindici giorni |
2 |
mesi uno e quindici giorni |
mesi due |
mesi due e quindici giorni |
altri livelli |
mesi uno |
mesi uno e quindici giorni |
mesi due |
Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.
In caso di dimisioni i termini di preavviso previsti per il licenziamento, sono ridotti alla metà.
Operai: sei giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.
Per il personale viaggiante inquadrato alla qualifica 3 parametri A, B, C ed alla qualifica 2 parametri D, E, F non in prova, quindici giorni di calendario decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.
Scatti di anzianità
Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità.
L'importo degli scatti è il seguente:
Personale non viaggiante
Livello |
Euro |
Quadri |
30,99 |
1° |
29,44 |
2° |
26,86 |
3° Super |
24,79 |
3° |
24,27 |
4° |
23,24 |
4° J |
22,34 |
5° |
22,21 |
6° |
20,66 |
6° J |
18,78 |
Personale viaggiante
Parametro |
Euro |
C3 |
24,79 |
B3 |
24,79 |
A3 |
24,79 |
F2 |
24,27 |
E2 |
24,27 |
D2 |
24,27 |
H1 |
23,24 |
G1 |
23,14 |
I |
22,18 |
L |
21,62 |
Per i lavoratori assunti prima dell'1 giugno 2000, il numero di scatti è pari a 8.
Gli aumenti periodici di anzianità decorreranno dal 1º giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. Il lavoratore avrà diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio del livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità del nuovo livello.
Retribuzione - Elemento distinto soppressione festività
A seguito dell’eliminazione della Pasqua e del 4 novembre dai giorni festivi disposta dall'Accordo di rinnovo del 26 gennaio 2011, ai lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011 è riconosciuto un elemento distinto della retribuzione non riassorbibile pari a 10 euro al 3° Super da riparametrare come da tabella seguente. Tale importo, da erogarsi a decorrere dal mese di gennaio 2011, incide su tutti gli istituti legali e contrattuali.
Settore Trasporto merci
Personale non viaggiante
Personale viaggiante
Livello
EDR
Parametro
EDR
Quadro
12,89
C3
10,00
1°
12,07
B3
10,00
2°
11,07
A3
10,00
3° Super
10,00
F2
9,75
3°
9,75
E2
9,75
4°
9,26
D2
9,75
5°
8,84
H1
9,26
6°
8,26
G1
9,26
Settore Assologistica (Magazzini Generali)
Personale non viaggiante |
Personale viaggiante |
||
Livello |
EDR |
Parametro |
EDR |
Quadro |
6,45 |
C3 |
5,00 |
1° |
6,03 |
B3 |
5,00 |
2° |
5,54 |
A3 |
5,00 |
3° Super |
5,00 |
F2 |
4,88 |
3° |
4,88 |
E2 |
4,88 |
4° |
4,63 |
D2 |
4,88 |
5° |
4,42 |
H1 |
4,63 |
6° |
4,13 |
G1 |
4,63 |