QUOTIDIANO CCNL
SCADENZA — 01/06/2021
Marketing (Cisal - Anpit): Modifica dispciplina Malattia
Di Redazione SIA
Pubblicata il 11/10/2021
Periodo di comporto: Il Lavoratore non in prova ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per un massimo di:
- fino a 2 anni di anzianità: 90 giorni solari, continuati o frazionati.
- Oltre 2 anni di anzianità: per assenze anche non continuative o riferite a eventi morbosi diversi, per 90 giorni di calendario, con l'incremento di 30 giorni di calendario per ciascun anno intero di anzianità oltre il biennio, ma con il limite di 365 giorni di prognosi complessiva.
- Oltre 5 anni di anzianità per malattia continuativa con prognosi superiore a 60 giorni: fermo restando il limite di 365 giorni di prognosi complessiva nell'arco temporale mobile degli ultimi 5 anni decorrenti a ritroso dalla data d'inizio dell'evento morboso, ai fini del computo del periodo di comporto contrattuale, tale malattia sarà considerata solo per la metà (50%) della sua effettiva durata.
Agli effetti del comporto, ciascun periodo si computa per somma dei giorni solari dal primo giorno seguente all'ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente alla ripresa del lavoro, computando entrambi i termini.
Si fa riferimento all'arco temporale (mobile) degli ultimi 5 anni a ritroso, dalla data d'inizio dell'ultimo evento morboso, sommando la prognosi in corso ai periodi di malattia computati come sopra.
Nel caso di malattie non continuative, si deve considerare ogni singolo evento morboso che non sia "continuazione" del precedente. Quando, invece, una successione di eventi morbosi fosse "continuazione" del primo, anche con soluzione di continuità, si determinerà una prosecuzione della prima malattia.
Scadenza comporto: In caso d'impossibilità per il Dipendente di riprendere il lavoro, l'Azienda ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro, per "giustificato motivo soggettivo", riconoscendo al Lavoratore la relativa indennità sostitutiva di preavviso.
L'Azienda con più di 15 dipendenti può procedere al licenziamento in qualsiasi momento, purché entro 45 giorni solari dal superamento del periodo di comporto.
Nelle Aziende con meno di 15 dipendenti, il licenziamento potrà avvenire entro un arco temporale di 90 giorni dal verificarsi dell'evento.
Aspettativa:
In assenza di licenziamento, oltre il 45o o il 90o giorno di superamento del periodo di comporto, il Lavoratore sarà considerato in "aspettativa non retribuita", con diritto a percepire la sola indennità INPS, qualora dovuta.
Se al termine della prognosi di malattia o dell'aspettativa non retribuita il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna preventiva e documentata comunicazione, lo stesso sarà considerato assente ingiustificato, con diritto del Datore di trattenere le afferenti quote orarie dirette, differite e quota di T.F.R., nonché di attivare la procedura disciplinare.
Trattamento economico
- Dal 1o al 3o giorno (Carenza): integrazione aziendale pari al 50% della Retribuzione Giornaliera Normale, solo per i primi 6 giorni cumulativi di carenza nel corso dell'ultimo anno solare, salvo che le assenze siano dovute a patologia grave con continue terapie salvavita o ricovero ospedaliero e che tali circostanze siano debitamente documentate;
- Dal 4o al 180o giorno: integrazione aziendale pari al 25% della Retribuzione Giornaliera Normale, che sarebbe spettata al Lavoratore.
- Dal 181o giorno fino al termine del periodo di conservazione del posto: l'Azienda riconoscerà una retribuzione pari al 50% della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre esclusi gli elementi correlati alla presenza, fermo restando che in caso di ripresa dell'indennità INPS (oltre il 31/12), l'integrazione datoriale tornerà al 20%.