SCADENZA — giu 2021
Di Redazione SIA
Pubblicata il 23/05/2022
Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità viene riconosciuto al lavoratore interessato uno specifico compenso, con natura retributiva, diverso da quello dovuto per i casi di intervento (tra loro non cumulabili), non inferiore ai seguenti valori:
b) Compenso giornaliero
c) Compenso settimanale
Livello
16 ORE (giorno lavorato)
24 ore (giorno libero)
24 ORE FESTIVE
6 giorni
6 GIORNI CON FESTIVO
6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
D1-D2-C1
4,95
7,45
8,05
32,20
32,80
35,30
C2-C3
5,90
9,26
9,93
38,76
39,43
42,79
SUPERIORE AL B1
6,78
11,15
11,74
45,05
45,64
50,01
L'importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli importi espressi nella prima colonna (16 ore - giorno lavorato) della precedente tabella.
Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda.
Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. "da remoto", rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal presente contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.
Le prestazioni effettuate durante la reperibilià sono retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.
È ammessa la deroga - che non può essere strutturale - al riposo giornaliero di 11 ore consecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di reperibilià garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo di 8 ore ed accordando un'adeguata protezione.
Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari all'85% della normale retribuzione oraria lorda senza maggiorazioni.
In aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico per il tempo di viaggio e della retribuzione dovuta per la prestazione effettuata, per ogni chiamata da parte dell'azienda seguita da intervento effettivo sarà riconosciuto un compenso pari a 5,00 euro.
Il personale direttivo è escluso dall'applicazione della presente normativa.
L'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal presente articolo sono stati quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, i trattamenti economici di cui sopra, sono esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.