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Metalmeccanica - Industria: Aggiornamento Indennità reperibilità

Metalmeccanica - Industria: Aggiornamento Indennità reperibilità

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 23/05/2022

Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità viene riconosciuto al lavoratore interessato uno specifico compenso, con natura retributiva, diverso da quello dovuto per i casi di intervento (tra loro non cumulabili), non inferiore ai seguenti valori:

 

 

 

b) Compenso giornaliero

c) Compenso settimanale

Livello

16 ORE (giorno lavorato)

24 ore (giorno libero)

24 ORE FESTIVE

6 giorni

6 GIORNI CON FESTIVO

6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO

D1-D2-C1

4,95

7,45

8,05

32,20

32,80

35,30

C2-C3

5,90

9,26

9,93

38,76

39,43

42,79

SUPERIORE AL B1

6,78

11,15

11,74

45,05

45,64

50,01

 

L'importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli importi espressi nella prima colonna (16 ore - giorno lavorato) della precedente tabella.

Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda.

Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. "da remoto", rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal presente contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.

Le prestazioni effettuate durante la reperibilià sono retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.

È ammessa la deroga - che non può essere strutturale - al riposo giornaliero di 11 ore consecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di reperibilià garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo di 8 ore ed accordando un'adeguata protezione.

Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari all'85% della normale retribuzione oraria lorda senza maggiorazioni.

In aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico per il tempo di viaggio e della retribuzione dovuta per la prestazione effettuata, per ogni chiamata da parte dell'azienda seguita da intervento effettivo sarà riconosciuto un compenso pari a 5,00 euro.

Il personale direttivo è escluso dall'applicazione della presente normativa.

L'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal presente articolo sono stati quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, i trattamenti economici di cui sopra, sono esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.


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