SCADENZA — lug 2021
Di Redazione SIA
Pubblicata il 20/07/2021
Per la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge in vigore. Il datore di lavoro garantirà e anticiperà il 100% della retribuzione in caso di maternità per i 5 mesi da usufruire prima e dopo il parto previsti dal congedo parentale (ex astensione obbligatoria), nonché l’anticipazione del 30% della retribuzione per l’eventuale utilizzazione del congedo parentale nei termini e con le modalità previste dall’art. 32 del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151.
Per il congedo parentale (ex astensione facoltativa), definito dal Dlgs. n. 151 del 2001, si stabilisce che, nel caso in cui il genitore ne faccia richiesta di fruizione, l’impresa integri - per un massimo di un mese - il trattamento economico previsto sino al raggiungimento del 100% della retribuzione.