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 SCADENZA — 01/07/2021

Agricoltura - Impiegati: disciplina apprendistato primo (Tipo A) e terzo livello (Tipo C)

Agricoltura - Impiegati: disciplina apprendistato primo (Tipo A) e terzo livello (Tipo C)

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 20/07/2021

1. Il piano formativo individuale (PFI) e il protocollo di formazione (art. 43, c.6, e art. 45, c.2) comprendono anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento.

2. All’apprendista assunto con il contratto di apprendistato di primo livello (art. 43, d.lgs. n.81/2015), va attribuito un livello di inquadramento contrattuale "convenzionale" – coerente con il percorso formativo ai sensi dell’art. 4 del D.M. 12 ottobre 2015 – al solo fine di determinare la retribuzione di riferimento.

3. La durata del rapporto di apprendistato non può essere inferiore a sei mesi e non può, in ogni caso, essere superiore ai limiti stabiliti dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 12/10/2015, pur prorogabile fino ad un anno, nei modi ed alle condizioni di cui all’articolo richiamato.

4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 43, c.7, del d.lgs. n.81/2015, per i contratti di apprendistato di primo livello (art. 43, d.lgs. n.81/2015), la retribuzione, in ragione del titolo da conseguire e dell’anno scolastico/formativo di effettiva frequenza, è stabilita in percentuale rispetto al livello di inquadramento contrattuale attribuito di cui al punto 2) che precede, in coerenza con il percorso formativo, secondo la seguente tabella:

 

 

Apprendistato di primo livello

Durata apprendistato ex- art. 43 Dlgs 81/15

Retribuzione prestazione lavorativa

Corrispondenza con anno scolastico/formativo

1^ anno

 

 

 

 

 

45% della retribuzione di inquadramento contrattuale convenzionale

- Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015

- Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del Dm 12/10/2015

- Primo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 per studenti che abbiano compiuto 15 anni

2^ anno

 

 

 

 

 

55%
della retribuzione di inquadramento contrattuale convenzionale

- Terzo anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015

- Terzo anno del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del Dm 12/10/2015

- Secondo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l’apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)

3^ anno

 

 

 

 

 

60%
della retribuzione di inquadramento contrattuale convenzionale

- Quarto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015

- Primo anno del Corso integrativo per l’ammissione all’esame di Stato Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del Dm 12/10/2015

- Terzo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l’apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)

4^ anno

 

 

 

 

 

70%
della retribuzione di inquadramento contrattuale convenzionale

- Quinto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) del Dm 12/10/2015

- Secondo anno del Corso integrativo per l’ammissione all’esame di Stato Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del Dm 12/10/2015

- Quarto anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l’apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)

- Primo e unico anno per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del Dm 12/10/2015

 

 

Resta fermo che per le ore di formazione esterne svolte dall’apprendista nell’istituzione formativa, il datore di lavoro é esonerato da ogni obbligo retributivo (art. 43, c.7, del d.lgs. n.81/2015), con riferimento a tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti, indiretti e differiti. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento, calcolata su quella spettante per la prestazione lavorativa.

5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 45, c.3, del d.lgs. n.81/2015, per i contratti di apprendistato di terzo livello (art. 45, d.lgs. n.81/2015) la retribuzione é stabilita in percentuale rispetto al livello di inquadramento attribuito, secondo quanto stabilito nella seguente tabella:

 

 

Apprendistato di terzo livello

Durata

Retribuzione per la prestazione di lavoro in azienda

Percorsi di durata superiore all’anno

Pari al 70%
della retribuzione di riferimento

Percorsi di durata non superiore all’anno

Pari al 80%
della retribuzione di riferimento

 

 

Resta fermo che per le ore di formazione esterne svolte dall’apprendista nell’istituzione formativa, il datore di lavoro é esonerato da ogni obbligo retributivo (art. 45, c.3, del d.lgs. n.81/2015), con riferimento a tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti, indiretti e differiti.

6. E’ sempre ammesso che le parti nel contratto individuale concordino il prolungamento del periodo di apprendistato nelle ipotesi di cui all’art. 42, c.5, lett. g) del d.lgs. n.81/2015 (malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni).

7. Per tutto quanto qui non disciplinato e comunque non incompatibile col presente Accordo e con le norme di legge, si applicano le disposizioni previste per l’apprendistato professionalizzante di cui all’Accordo citato in premessa (cd. di secondo livello).


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