SCADENZA — lug 2021
Di Redazione SIA
Pubblicata il 24/03/2023
1. Il piano formativo individuale (PFI) e il protocollo di formazione (art. 43, c.6, e art. 45, c.2) comprendono anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento.
2. All’apprendista assunto con il contratto di apprendistato di primo livello (art. 43, d.lgs. n.81/2015), va attribuito un livello di inquadramento contrattuale "convenzionale" – coerente con il percorso formativo ai sensi dell’art. 4 del D.M. 12 ottobre 2015 – al solo fine di determinare la retribuzione di riferimento.
3. La durata del rapporto di apprendistato non può essere inferiore a sei mesi e non può, in ogni caso, essere superiore ai limiti stabiliti dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 12/10/2015, pur prorogabile fino ad un anno, nei modi ed alle condizioni di cui all’articolo richiamato.
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 43, c.7, del d.lgs. n.81/2015, per i contratti di apprendistato di primo livello (art. 43, d.lgs. n.81/2015), la retribuzione, in ragione del titolo da conseguire e dell’anno scolastico/formativo di effettiva frequenza, è stabilita in percentuale rispetto al livello di inquadramento contrattuale attribuito di cui al punto 2) che precede, in coerenza con il percorso formativo, secondo la seguente t...