SCADENZA — gen 2022
Di Redazione SIA
Pubblicata il 07/06/2024
A decorrere dal 1° novembre 2021, per il finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo pari a 13 euro mensili, per dodici mensilità e non computabile nel TFR, a carico del datore di lavoro. Il sistema di assistenza sanitaria integrativa dovrà essere operante dal 1° gennaio 2022 e le Parti stipulanti dovranno individuare le modalità di erogazione. In mancanza i 13 euro mensili saranno erogati come EDR.
Il datore di lavoro che ometta il versamento dei suddetti contributi è tenuto ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 25 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione contrattuale, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.