SCADENZA — gen 2022
Di Redazione SIA
Pubblicata il 19/07/2022
Assegno funzionale
A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell’assegno funzionale di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e riferite al:
Forze di polizia ad ordinamento civile
- sostituto commissario "coordinatore"
- sovrintendente capo "coordinatore" dopo quattro anni dall’attribuzione della denominazione
- all’assistente capo "coordinatore" dopo quattro anni dall’attribuzione della denominazione
Forze di polizia ad ordinamento militare
- al luogotenente «carica speciale»/«cariche speciali»
- al brigadiere capo dopo quattro anni dall’attribuzione della «qualifica speciale»
- appuntato scelto dopo quattro anni dall’attribuzione della «qualifica speciale»
sono incrementate di euro 12,00 annui.
Una tantum
E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:
Amministrazione |
2019 |
2020 |
2021 |
Polizia di Stato |
€ 31,42 |
€ 302,30 |
€ 42,74 |
Polizia Penitenziaria |
€ 27,37 |
€ 287,44 |
€ 73,83 |
Amministrazione
2019
2020
2021
Arma dei carabinieri
€ 31,89
€ 306,70
€ 46,16
Guardia di finanza
€ 27,84
€ 305,24
€ 8,86
L’elemento retributivo di cui al comma 1 è corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Trasferta
a) l'indennità di missione prevista dall’articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è rideterminata in euro 24,00;
b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura "pasto completo".
Lavoro nel giorno di riposo settimanale
Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta un'indennità di € 12 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
Indennità rischio
All’articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all’incolumità personale, sono rideterminate nei seguenti importi:
GRUPPO |
Importo (euro) |
I |
2,30 |
II |
2,00 |
III |
1,50 |
IV |
0,90 |
V |
0,80 |
Indennità rischio operatori subacquei
Profondità massima raggiunta durante l’immersione (in metri) |
Indennità (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a: |
Indennità in euro per ogni ora di immersione in saturazione |
||
Aria |
Miscele sintetiche |
Ossigeno |
||
0-12 |
1,86 |
2,46 |
3,72 |
0,90 |
13-25 |
2,46 |
3,72 |
5,25 |
1,23 |
26-40 |
3,09 |
5,25 |
|
1,53 |
41-55 |
4,62 |
6,81 |
|
1,86 |
56-80 |
7,74 |
9,27 |
|
2,16 |
81 - 110 |
9,27 |
10,83 |
|
2,46 |
111-150 |
|
12,39 |
|
3,09 |
151-200 |
|
13,95 |
|
3,87 |
oltre 200 |
|
15,48 |
|
4,65 |
Indennità servizio aviolancistico
A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
- personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è impiegato in qualità di direttore di lancio o addetto alla sicurezza lancio (per forze di polizia ad ordinamento civile)
- personale in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è impiegato in qualità di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure airfield control (per forze di polizia ad ordinamento militare)
è corrisposta un'indennità nella misura giornaliera di euro 15,00.
Indennità artificieri
A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta è attribuita un’indennità mensile pari a euro 100,00
Indennità soccorso alpino
Al personale impiegato in operazioni di soccorso alpino è riconosciuta l’indennità giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento delle attività operative o di mantenimento dell’efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.
Indennità di impiego per il personale del Nucleo Operativo di Sicurezza (NOCS)
L’indennità mensile di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è rideterminata dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1° gennaio 2022, in relazione alla qualifica e all’anzianità di servizio, nella misura indicata nella seguente tabella:
QUALIFICA |
Nuovo importo |
Commissario capo |
632,91 € |
Commissario |
569,15 € |
Vice commissario +15 |
490,64 € |
Vice commissario |
314,01 € |
Sostituto commissario |
652,54 € |
Ispettore superiore +29 |
652,54 € |
Ispettore superiore +25 |
632,91 € |
Ispettore superiore |
569,15 € |
Ispettore capo +25 |
569,15 € |
Ispettore capo |
529,89 € |
Ispettore +25 |
569,15 € |
Ispettore +15 |
490,64 € |
Ispettore +10 |
451,38 € |
Ispettore |
343,44 € |
Vice ispettore +25 |
569,15 € |
Vice ispettore |
294,39 € |
Sovrintendente capo +29 |
582,45 € |
Sovrintendente capo +25 |
569,15 € |
Sovrintendente capo |
529,89 € |
Sovrintendente +18 |
490,64 € |
Sovrintendente +15 |
451,38 € |
Sovrintendente |
343,44 € |
Vice sovrintendente +10 |
343,44 € |
Vice sovrintendente |
304,00 € |
Assistente capo + 29 |
529,89 € |
Assistente capo+25 |
490,64 € |
Assistente capo+17 |
451,38 € |
Assistente capo |
436,66 € |
Assistente |
343,44 € |
Agente scelto |
294,39 € |
Agente |
228,00 € |
L’indennità è cumulabile anche con l’indennità mensile pensionabile, secondo le modalità e le misure previste dall’articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505.
Al personale del Nucleo centrale operativo di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, è corrisposta l'indennità limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.
Indennità notturna e festiva
Al personale che presta servizio in un giorno festivo sono corrisposti € 14,00 lordi per ciascun turno.
Al personale impiegato in turno di servizio notturno (dalle 22 alle 6), sono corrisposti € 4,30 lordi per ciascuna ora.
Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza
Forze di polizia ad ordinamento civile
In relazione all’effettivo impiego nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, nelle sale operative e nei servizi di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne organizzati in turni continuativi, spetta un’indennità, per turno di servizio, di euro 5,00 per le fasce serali e di euro 10,00 per le fasce notturne.
Nelle fasce serali e notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle 24, e le fasce orarie dalle 01 alle 07, ovvero dalle 24 alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07.
Al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio organizzati in turni continuativi l’indennità viene corrisposta in ragione dei turni di servizio effettuati.
L’indennità non è cumulabile con l’indennità di missione e con le indennità di ordine pubblico di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
Forze di polizia ad ordinamento militare
Nell’ambito delle attività delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell’Arma dei carabinieri in servizio presso i reparti reparti della linea mobile a supporto dell'organizzazione territoriale e impiegato in servizi preventivi di controllo del territorio, compete, per ciascun servizio svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, un'indennità nella misura di:
a) euro 5, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 18:00 e le 21:59;
b) euro 10, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 22:00 e le ore 03:00.
Ai fini dell’attribuzione dell’indennità, per servizi preventivi di controllo del territorio si intendono pattuglie, pattuglioni e perlustrazioni svolti indossando esclusivamente l’uniforme prescritta dal relativo regolamento.
L’indennità è riconosciuta, per i servizi svolti nelle medesime fasce orarie, al personale dell’Arma dei carabinieri impiegato presso le centrali operative dell’organizzazione territoriale, nonché a quello appartenente ad altri reparti, quando impiegato a supporto dei servizi di cui sopra, purché formalmente disposti nell’ambito dell’organizzazione territoriale.
L'indennità non è cumulabile con quella di missione nonché con quella di ordine pubblico di cui all’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
Indennità per il personale in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber
Al personale in possesso delle qualifiche professionali nel settore cyber spetta un’indennità giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.
L’indennità è corrisposta, altresì al personale della Polizia di Stato, in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli Uffici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in attività di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta agli eventi di sicurezza informatica dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
L'indennità è corrisposta, altresì, al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato presso il Comando per le operazioni in rete dello Stato Maggiore della difesa.
Al personale della Guardia di finanza viene attribuita in relazione ai seguenti servizi
a) Direzione Telematica del Comando Generale, nelle Sezioni deputate allo svolgimento di attività di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche dalle minacce informatiche;
b) Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, nelle articolazioni con compiti di supporto agli eventi cibernetici riferiti alle infrastrutture informatiche del Corpo;
c) Reparti Tecnico-Logistico-Amministrativi, per attività di incident response.
Indennità di specificità (Corpo di Polizia Penitenziaria)
Al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di vigilanza ed osservazione detenuti nelle sezioni detentive, di traduzione o di piantonamento di detenuti, nonché al personale individuato ai sensi dell'art. 45, decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 spetta un’indennità, per ciascun turno di servizio, non inferiore alle tre ore continuative, di euro 1,50.
Al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 14,00 non cumulabile con l'indennità per servizi esterni.
Indennità ispettiva (Guardia di Finanza)
Al personale della Guardia di finanza spetta un’indennità giornaliera di euro 5,00 in relazione all’effettivo svolgimento, per almeno 6 ore giornaliere di servizio, di attività di verifica o di controllo fiscale sostanziale ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi nonché di controllo a posteriori in materia di dazi doganali ovvero di attività di polizia giudiziaria svolte su delega dell’autorità giudiziaria relativamente a reati tributari nei predetti settori.
Trasferimento
E' possibile di richiedere il rimborso delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell’effettiva consegna dell’alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.
Compenso forfettario di impiego (Forze di polizia ad ordinamento militare)
A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
Gradi ed equiparati
Fascia
Importo lun.-ven. (in euro)
Importo sab.,dom. e festivi (in euro)
Carabiniere/Finanziere
I
66,00
132,00
Carabiniere Scelto/Finanziere Scelto
Appuntato
Appuntato Scelto
Vicebrigadiere
II
70,00
140,00
Brigadiere
Brigadiere Capo
Maresciallo
Maresciallo Ordinario
Maresciallo Capo
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante
III
76,00
152,00
Luogotenente
Sottotenente
Tenente
Capitano
A decorrere dal 1° gennaio 2022, per le finalità di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme destinate alla remunerazione del compenso forfetario di impiego sono incrementate delle seguenti risorse finanziarie annue:
a) Arma dei carabinieri: euro 500.000;
b) Guardia di finanza: euro 600.000.