SCADENZA — gen 2022
Di Redazione SIA
Pubblicata il 23/12/2021
Retribuzione apprendistato professionalizzante
I lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2022 con il contratto di apprendistato saranno inquadrati nel livello di inquadramento corrispondente alla qualifica professionale da conseguire.
La retribuzione sarà quella minima contrattuale del livello di inquadramento corrispondente alla qualifica professionale da conseguire ragguagliata, in coerenza con il percorso formativo che si conclude al termine dell’apprendistato, alle percentuali e relativi periodi di applicazione come riportato nella tabella in calce, fatte salve diverse intese fra le parti contraenti.
Durata complessiva Mesi |
Primo periodo |
Secondo periodo |
Terzo periodo | |||
Mesi |
Percentuale |
Mesi |
Percentuale |
Mesi |
Percentuale | |
36 |
12 |
85% |
12 |
90% |
12 |
95% |
30 |
10 |
85% |
10 |
90% |
10 |
95% |
24 |
8 |
85% |
8 |
90% |
8 |
95% |
Qualora le durate complessive del contratto di apprendistato siano inferiori a quelle riportate nella tabella, la durata dei singoli periodi sarà adeguata in misura proporzionale ferma restando la relativa percentuale di retribuzione applicabile nei tre periodi.
La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.
Retribuzione apprendistato alta formazione e ricerca
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 45, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2015, l’apprendista assunto a decorrere dal 1° gennaio 2022 con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato nel livello corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e la retribuzione del livello di inquadramento, in coerenza con il percorso formativo sarà riconosciuta secondo le seguenti percentuali:
A) per i percorsi di durata superiore all’anno:
- per la prima metà del periodo di apprendistato: 85% della retribuzione minima contrattuale del livello di inquadramento;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: 90% della retribuzione minima contrattuale del livello di inquadramento.
B) per i percorsi di durata non superiore all’anno:
- per il periodo di apprendistato 90% della retribuzione minima contrattuale del livello di inquadramento.
Gli apprendisti di cui al presente articolo potranno fruire, alle medesime condizioni in essere per tutti i dipendenti, dei servizi eventualmente offerti dall’azienda quali, a titolo esemplificativo, mensa e trasporti.