SCADENZA — gen 2022
Di Redazione SIA
Pubblicata il 23/12/2021
Con riferimento alla modalità di calcolo della retribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 2022, la retribuzione dei lavoratori part-time sarà commisurata alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro a tempo parziale, riportata nella lettera di assunzione o nell'accordo di trasformazione del rapporto di lavoro in part-time sottoscritto tra Azienda e lavoratore. Tale percentuale sarà quantificata in funzione della ridotta prestazione lavorativa del part-time rispetto al corrispondente personale full-time in conformità ai principi di non discriminazione e di proporzionalità, indipendentemente dal numero di giorni di prestazione lavorativa teorica che ricadono in ciascun mese solare, in analogia a quanto avviene per la retribuzione dei lavoratori full-time.
Per determinare la percentuale da prendere a riferimento per la retribuzione mensile spettante ai lavoratori part-time si applicano i seguenti criteri di calcolo, distinti a seconda delle tipologie di articolazioni part-time:
- ARTICOLAZIONI DI TIPO EX ORIZZONTALE ED EX VERTICALE SU BASE SETTIMANALE
La percentuale viene calcolata avendo riguardo al numero delle ore settimanali previste per lo specifico contratto part-time rispetto al corrispondente orario settimanale a tempo pieno;
-ARTICOLAZIONI DI TIPO EX VERTICALE SU BASE MENSILE
La percentuale viene calcolata avendo riguardo al numero medio di giorni di calendario mensili compresi nella specifica articolazione part-time ricadenti nel mese in cui è prevista la prestazione lavorativa rispetto al numero di giorni mensili di calendario compresi nella prestazione lavorativa del corrispondente lavoratore a tempo pieno, convenzionalmente pari a 30;
- ARTICOLAZIONI DI TIPO EX VERTICALE SU BASE ANNUA
Fermo restando che la retribuzione ordinaria è corrisposta nei soli mesi in cui, in relazione alla specifica articolazione part-time, è prevista la prestazione lavorativa, per tali mesi la percentuale da prendere a riferimento per la retribuzione mensile viene calcolata avendo riguardo al numero medio di giorni di calendario mensili compresi nella specifica articolazione part-time ricadenti nel mese in cui è prevista la prestazione lavorativa rispetto al numero di giorni mensili di calendario compresi nella prestazione lavorativa dei corrispondente lavoratore a tempo pieno, convenzionalmente pari a 30;
- ARTICOLAZIONI DI TIPO EX MISTO
La percentuale viene calcolata avendo riguardo ai criteri di cui alle articolazioni ex verticale ed ex orizzontale che saranno applicati in combinazione tra loro, relativamente alle componenti di riduzione della prestazione su base giornaliera e settimanale, ovvero giornaliera e mensile, ovvero giornaliera e annua.
Le Parti convengono altresì che la retribuzione dei lavoratori part-time verrà elaborata secondo le medesime modalità applicative in uso per i lavoratori full-time. Pertanto, ai fini della determinazione della retribuzione troveranno applicazione per tutti i lavoratori le previsioni stabilite dal CCN per i diversi istituti legali e contrattuali, nonché con riferimento alle regole di individuazione della retribuzione su base giornaliera.
Per quanto sopra, le Parti si danno atto che il criterio dei 30 giorni convenzionali di calendario presi a riferimento ai fini del calcolo della percentuale di prestazione lavorativa di cui al presente Accordo non integra elementi di penalizzazione nei confronti dei lavoratori part-time.