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QUOTIDIANO CCNL

 SCADENZA — 01/10/2022

Pesca Personale imbarcato - Imprese: Modifica istituti

Pesca Personale imbarcato - Imprese: Modifica istituti

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 21/10/2022

Si riportano di seguito le principali innovazioni ex Accordo di rinnovo 23/09/2022

Prestazione di sabato e di domenica (Pesca Costiera e Mediterranea): Per la prestazione lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica, a partire dal 01.10.2022, il membro d'equipaggio ha diritto ad un'indennità giornaliera non inferiore a 22 euro

Valore convenzionale mensa: a decorrere dal 01.10.2022, è valorizzata in € 370,00 per mese intero.

Aumento sul MMG e sugli istituti

L'aumento retributivo da riportare nella tabella del Minimo Monetario Garantito è fissato nel 6,5% cosi distribuito:

1. a decorrere dal 01/10/2022 3,0%

2. a decorrere dal 01/10/2023 3,5%

Tale aumento si rifletterà in contemporanea anche sulla retribuzione convenzionale per l'assicurazione infortuni.

E.D.R. mancata adesione alla bilateralità: A decorrere dal 01/10/2022, le imprese di pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 30 lordi mensili.

Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali ed utensili: Le indennità sono aumentate, a decorrere dal 01.10.2022, del 10% per ciascuna figura professionale.

Disciplina delle Festività: Le Parti stipulanti il CCNL, a livello di marineria, concordano i giorni di recupero ai sensi di quanto prescritto al comma precedente, nel rispetto della vigente normativa sul riposo settimanale e secondo le disposizioni del presente CCNL, prevedendo la corresponsione di un'indennità giornaliera non inferiore a 22 euro per ogni membro dell'equipaggio, a decorrere dal 01 ottobre 2022, che verranno erogati senza utilizzare il criterio previsto dall'art.22 (retribuzioni) del presente CCNL.

Indennità mancata contrattazione di secondo livello:

Esperiti infruttuosamente i tentativi di pervenire alla stipula del contratto di secondo livello, i datori di lavoro riconosceranno ai lavoratori un'indennità di € 30 mensili lorde a far data dall'accertamento dell'impossibilità di conseguire il contratto di marineria delle Parti stipulanti il contratto nazionale e sino alla scadenza del CCNL stesso.

Tale indennità non rientra nelle regole previste per la retribuzione.

 


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