SCADENZA — ott 2022
Di Redazione SIA
Pubblicata il 21/10/2022
Si riportano di seguito le principali innovazioni ex Accordo di rinnovo 23/09/2022
Prestazione di sabato e di domenica (Pesca Costiera e Mediterranea): Per la prestazione lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica, a partire dal 01.10.2022, il membro d'equipaggio ha diritto ad un'indennità giornaliera non inferiore a 22 euro
Valore convenzionale mensa: a decorrere dal 01.10.2022, è valorizzata in € 370,00 per mese intero.
Aumento sul MMG e sugli istituti
L'aumento retributivo da riportare nella tabella del Minimo Monetario Garantito è fissato nel 6,5% cosi distribuito:
1. a decorrere dal 01/10/2022 3,0%
2. a decorrere dal 01/10/2023 3,5%
Tale aumento si rifletterà in contemporanea anche sulla retribuzione convenzionale per l'assicurazione infortuni.
E.D.R. mancata adesione alla bilateralità: A decorrere dal 01/10/2022, le imprese di pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 30 lordi mensili.
Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali ed utensili: Le indennità sono aumentate, a decorrere dal 01.10.2022, del 10% per ciascuna figura professionale.
Disciplina delle Festività: Le Parti stipulanti il CCNL, a livello di marineria, concordano i giorni di recupero ai sensi di quanto prescritto al comma precedente, nel rispetto della vigente normativa sul riposo settimanale e secondo le disposizioni del presente CCNL, prevedendo la corresponsione di un'indennità giornaliera non inferiore a 22 euro per ogni membro dell'equipaggio, a decorrere dal 01 ottobre 2022, che verranno erogati senza utilizzare il criterio previsto dall'art.22 (retribuzioni) del presente CCNL.
Indennità mancata contrattazione di secondo livello:
Esperiti infruttuosamente i tentativi di pervenire alla stipula del contratto di secondo livello, i datori di lavoro riconosceranno ai lavoratori un'indennità di € 30 mensili lorde a far data dall'accertamento dell'impossibilità di conseguire il contratto di marineria delle Parti stipulanti il contratto nazionale e sino alla scadenza del CCNL stesso.
Tale indennità non rientra nelle regole previste per la retribuzione.