SCADENZA — nov 2022
Di Redazione SIA
Pubblicata il 18/01/2023
Il CCNL 09.05.2022, in seguito alla nuova classificazione del personale, ha apportato modifiche ai seguenti istituti:
Mensilità aggiuntive
L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile spettante nel mese di dicembre.
Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantacinquesimo per i giorni prestati nel mese, ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio.
I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico.
Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
Personale dell’area EP: è corrisposta la tredicesima mensilità in misura pari a un tredicesimo delle seguenti voci spettanti nel mese di dicembre:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità;
c) retribuzione di posizione.
Periodo di prova
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area degli Operatori;
b) quattro mesi per il personale inquadrato nelle Aree degli Assistenti e dei Funzionari;
c) sei mesi per il personale inquadrato nell’Area delle Elevate Professionalità.
Retribuzione - Differenziale stipendiale
Con decorrenza dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall'art. 18 (Norma di prima applicazione), al personale in servizio alla medesima data sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale di cui all'art. 44 (Struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari): la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva o posizione economica, come rideterminati, ed i nuovi stipendi tabellari indicati in tabella H.
Tale "differenziale stipendiale" non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori "differenziali stipendiali"relativi alle Progressioni economiche all'interno delle aree, che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso, come specificato di seguito.
Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area, agli stessi possono essere attribuiti, uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione, come di seguito:
AREA |
Misura annua lorda differenziale stipendiale |
Numero massimo di differenziali attribuibili |
FUNZIONARI |
2.250 |
5 |
ASSISTENTI |
1.250 |
5 |
OPERATORI |
800 |
2 |
Retribuzione - Elementi
Struttura della retribuzione
Per il personale delle aree operatori, assistenti e funzionari si compone delle seguenti voci:
a) stipendio, che si compone di:
- stipendio tabellare corrispondente all’area di inquadramento;
- differenziale stipendiale (ove acquisito), secondo la nuova disciplina di cui agli artt. 14 (Progressione economica all’interno dell’area) e 52 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) a cui si applicano i medesimi effetti previsti all’art. 48 (Effetti dei nuovi stipendi) (v. infra Retribuzione - differenziale stipendiale);
b) retribuzione individuale di anzianità (ove acquisito);
c) compensi per lavoro straordinario (ove spettanti);
d) trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale (ove spettanti);
e) altri compensi e indennità previsti in base al CCNL (ove spettanti);
f) altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge (ove spettanti).
Per il personale dell’area EP si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità;
c) retribuzione di posizione;
d) retribuzione di risultato (ove spettanti);
e) incentivi alla mobilità territoriale (ove spettanti);
f) altri compensi spettanti in base a specifiche disposizioni di legge (ove spettanti).
Nozioni di retribuzione:
a) retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile dello stipendio tabellare di ciascuna area e del differenziale stipendiale, ove acquisito;
b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati;
c) retribuzione globale di fatto, annuale: è costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell'anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese.