SCADENZA — nov 2022
Di Redazione SIA
Pubblicata il 18/01/2023
Il CCNL 09.05.2022, in seguito alla nuova classificazione del personale, ha apportato modifiche ai seguenti istituti:
Mensilità aggiuntive
L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile spettante nel mese di dicembre.
Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantacinquesimo per i giorni prestati nel mese, ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio.
I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico.
Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
Personale dell&rsquo...