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QUOTIDIANO CCNL

 SCADENZA — 01/12/2022

ANAS - Ente Nazionale per le Strade: Aggiornamento istituti ex CCNL 14/12/2022

ANAS - Ente Nazionale per le Strade: Aggiornamento istituti ex CCNL 14/12/2022

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 27/01/2023

Apprendistato

Limiti numerici

La Società può occupare come apprendisti non più del 35% del personale in possesso della medesima professionalità da acquisire, ad esclusione di quelle relative a posizioni di coordinamento di strutture ed unità organizzative anche elementari.

Durata

La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto è stabilita in:

a. 24 mesi per gli apprendisti dell’Area dell’Esercizio:

b. 30 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nelle posizioni economiche organizzative B1 - B2;

c. 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nelle posizioni economiche organizzative B - A1.

Retribuzione

Per quanto concerne la retribuzione, la stessa sarà erogata con le seguenti modalità:

a) dal 1° al 12° mese retribuzione pari al 70%;

b) dal 13° al 24° mese retribuzione pari al 85%,

c) dal 25° al 36° mese retribuzione pari a 92%.

Le percentuali sopra indicate si applicano ai minimi tabellari, all'indennità di contingenza ed alle altre voci retributive fissate per la posizione economica organizzativa per la quale è  finalizzato il periodo di apprendistato.

Nei casi di durata complessiva inferiore a 36 mesi, i periodi sopraindicati vengono riproporzionati in funzione della stessa.

Ferie/Ex festività

Al dipendente assunto prima del 1 gennaio 2003 spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie della durata di 34 o 30 giorni lavorativi, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni.

Il personale turnista ha diritto a 26 giorni di ferie, che vanno riproporzionati ai periodi di effettiva turnazione nell’anno.

Al dipendente assunto dopo il 1 gennaio 2003 spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie così come segue, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni:

a. 24 o 22 giorni fino a 8 anni di servizio:

b. 27 o 25 giorni da 8 a 15 anni di servizio;

c. 34 o 30 giorni oltre i 15 anni di servizio.

I suddetti periodi di ferie assorbono e sostituiscono due dei giorni ex lege n. 937/1977 convenzionalmente riconosciuti nel precedente CCNL.

In sostituzione dei restanti giorni di cui alla legge n. 937/1977, verranno riconosciuti due giorni di permesso individuale retribuito anche frazionabile.

Reperibilità

Il limite minimo per ciascun turno di reperibilità non può essere inferiore a 6 ore e non può superare nel mese il limite massimo di norma di due giornate di reperibilità nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Nella settimana la reperibilità non può superare  3 turni diurni (dalle 06,00 alle 22,00) e 2 turni di reperibilità notturna (dalle 22,00 alle 06,00).

Trasferta

B) Trasferte superiori alle 7 ore e 30 minuti e fino alle 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:

a. 1/3 della diaria giornaliera di cui al punto A b);

b. rimborso, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta.


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