SCADENZA — dic 2022
Di Redazione SIA
Pubblicata il 27/01/2023
Apprendistato
Limiti numerici
La Società può occupare come apprendisti non più del 35% del personale in possesso della medesima professionalità da acquisire, ad esclusione di quelle relative a posizioni di coordinamento di strutture ed unità organizzative anche elementari.
Durata
La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto è stabilita in:
a. 24 mesi per gli apprendisti dell’Area dell’Esercizio:
b. 30 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nelle posizioni economiche organizzative B1 - B2;
c. 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nelle posizioni economiche organizzative B - A1.
Retribuzione
Per quanto concerne la retribuzione, la stessa sarà erogata con le seguenti modalità:
a) dal 1° al 12° mese retribuzione pari al 70%;
b) dal 13° al 24° mese retribuzione pari al 85%,
c) dal 25° al 36° mese retribuzione pari a 92%.
Le percentuali sopra indicate si applicano ai minimi tabellari, all'indennità di contingenza ed alle altre voci retributive fissate per la posizione economica organizzativa per la quale è finalizzato il periodo di apprendistato.
Nei casi di durata complessiva inferiore a 36 mesi, i periodi sopraindicati vengono riproporzionati in funzione della stessa.
Ferie/Ex festività
Al dipendente assunto prima del 1 gennaio 2003 spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie della durata di 34 o 30 giorni lavorativi, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni.
Il personale turnista ha diritto a 26 giorni di ferie, che vanno riproporzionati ai periodi di effettiva turnazione nell’anno.
Al dipendente assunto dopo il 1 gennaio 2003 spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie così come segue, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni:
a. 24 o 22 giorni fino a 8 anni di servizio:
b. 27 o 25 giorni da 8 a 15 anni di servizio;
c. 34 o 30 giorni oltre i 15 anni di servizio.
I suddetti periodi di ferie assorbono e sostituiscono due dei giorni ex lege n. 937/1977 convenzionalmente riconosciuti nel precedente CCNL.
In sostituzione dei restanti giorni di cui alla legge n. 937/1977, verranno riconosciuti due giorni di permesso individuale retribuito anche frazionabile.
Reperibilità
Il limite minimo per ciascun turno di reperibilità non può essere inferiore a 6 ore e non può superare nel mese il limite massimo di norma di due giornate di reperibilità nei giorni di sabato, domenica e festivi.
Nella settimana la reperibilità non può superare 3 turni diurni (dalle 06,00 alle 22,00) e 2 turni di reperibilità notturna (dalle 22,00 alle 06,00).
Trasferta
B) Trasferte superiori alle 7 ore e 30 minuti e fino alle 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
a. 1/3 della diaria giornaliera di cui al punto A b);
b. rimborso, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta.