SCADENZA — mar 2022
Di Redazione SIA
Pubblicata il 08/03/2022
Si riportano di seguito alcune significative modifiche e innovazioni apportate dall'accordo di rinnovo 03/03/2022:
Premio di ingresso
Al fine di incentivare l'accesso nel settore da parte dei giovani, le parti concordano di istituire, con decorrenza dal 1° marzo 2022, il c.d. "premio di ingresso nel settore".
Tale premio sarà riconosciuto dal datore di lavoro ai giovani inquadrati nella categoria degli operai, di età inferiore a 29 anni, in presenza delle seguenti condizioni:
- primo accesso nel settore;
- permanenza presso la stessa impresa per un periodo minimo pari a 12 mesi.
Il suddetto premio, pari a 100 euro, sarà erogato una tantum, al termine dei predetti 12 mesi, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Periodo di prova
Operai:
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello, a 30 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 25 giorni di lavoro per i qualificati e a 15 giorni di lavoro per gli altri operai. Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Impiegati:
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di prima categoria super, per gli impiegati di prima categoria, per gli impiegati di seconda categoria e non superiore a 3 mesi per gli impiegati di quarto livello per quelli di terza categoria, di quarta categoria e di quarta categoria primo impiego.
Preavviso
Operai: Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell’operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che è stabilito in:
- 7 giorni lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni,
- 10 giorni lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.
Impiegati: Il contratto d' impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
- mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego;
b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
- mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria;
c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi tre per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi due per gli impiegati di terza e quarta categoria.
I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese. Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'atto contenente le dimissioni o il licenziamento.
In caso di dimissioni i termini suddetti sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
- mesi uno per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- giorni quindici per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego;
b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
- mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria;
c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria.
L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene "ad personam" l'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.