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 SCADENZA — 01/03/2022

Edilizia - Industria e Cooperative: Modifiche ex accordo di rinnovo 03/03/2022

Edilizia - Industria e Cooperative: Modifiche ex accordo di rinnovo 03/03/2022

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 08/03/2022

Si riportano di seguito alcune significative modifiche e innovazioni apportate dall'accordo di rinnovo 03/03/2022:

Premio di ingresso

Al fine di incentivare l'accesso nel settore da parte dei giovani, le parti concordano di istituire, con decorrenza dal 1° marzo 2022, il c.d. "premio di ingresso nel settore".

Tale premio sarà riconosciuto dal datore di lavoro ai giovani inquadrati nella categoria degli operai, di età inferiore a 29 anni, in presenza delle seguenti condizioni:

- primo accesso nel settore;

- permanenza presso la stessa impresa per un periodo minimo pari a 12 mesi.

Il suddetto premio, pari a 100 euro, sarà erogato una tantum, al termine dei predetti 12 mesi, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Periodo di prova

Operai:

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello, a 30 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 25 giorni di lavoro per i qualificati e a 15 giorni di lavoro per gli altri operai. Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.

Impiegati:

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di prima categoria super, per gli impiegati di prima categoria, per gli impiegati di seconda categoria e non superiore a 3 mesi per gli impiegati di quarto livello per quelli di terza categoria, di quarta categoria e di quarta categoria primo impiego.

Preavviso

Operai: Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell’operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che è stabilito in:

- 7 giorni lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni,

- 10 giorni lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.

Impiegati: Il contratto d' impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:

- mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

- mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;

- mesi uno per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego;

b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:

- mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;

- mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria;

c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:

- mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

- mesi tre per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;

- mesi due per gli impiegati di terza e quarta categoria.

I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese. Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'atto contenente le dimissioni o il licenziamento.

In caso di dimissioni i termini suddetti sono stabiliti come segue:

a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:

- mesi uno per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

- mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;

- giorni quindici per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego;

b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:

- mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

- mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;

- mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria;

c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:

- mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;

- mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria.

L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene "ad personam" l'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.

 


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