SCADENZA — giu 2022
Di Redazione SIA
Pubblicata il 07/06/2022
Si riportano di seguito alcune delle principali innovazioni/modifiche apportate dall'ipotesi di accordo 18/05/2022
Congedo matrimoniale
Al lavoratore che contrae matrimonio, viene concesso un permesso retribuito pari a 15 giorni di calendario da usufruire entro 30 giorni dalla data del matrimonio.
Al lavoratore in prova detto permesso sarà considerato retribuito per i primi 7 giorni e non retribuito per i successivi 8 giorni; durante il permesso, il periodo di prova rimane sospeso.
Tale permesso non è computato nel periodo di ferie annuali.
Festività
Sono festivi i giorni considerati tali a norma di legge ai quali si aggiungono le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo e festa del Patrono del comune ove ha sede l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera.
Nel caso che la festività del Santo patrono od uno o più dei giorni festivi supplementari vengano a coincidere con una delle festività, dovranno essere fissate mediante accordo aziendale altre giornate festive nello stesso anno, in sostituzione di quelle per cui si è verificata la coincidenza.
Nella giornata di Pasqua verrà corrisposto ai lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari ad una giornata di retribuzione globale.
Festività coincidenti con la domenica o con il giorno di riposo compensativo: Qualora una delle festività non domenicali cada di domenica, è dovuto a ciascun lavoratore, il cui riposo settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una giornata di retribuzione globale.
Nel caso che una delle festività non domenicali coincida con il giorno di riposo settimanale dei lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nel giorno di domenica, questi ultimi avranno diritto al trattamento previsto per i lavoratori il cui giorno di riposo cade normalmente di domenica nel caso di coincidenza di una festività infrasettimanale con una domenica.
Festività soppresse
In sostituzione delle festività religiose soppresse sono riconosciuti 3 giorni di permesso individuale, con decorrenza della retribuzione globale.
Tali giorni di permesso non possono essere goduti unitamente alle ferie e, qualora non fruiti entro l'anno solare, sono compensati ognuno con una quota giornaliera della retribuzione globale del mese di dicembre.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, i tre giorni di permesso individuale sono attribuiti solo qualora il dipendente sia in forza alle date delle tre residue festività soppresse, Ascensione, SS. Pietro e Paolo e 4 novembre. Qualora il dipendente sia in forza in una delle tre festività, sarà riconosciuto un solo giorno di permesse retribuito. Ai presenti fini, a nulla rilevano le festività del 19 marzo e del Corpus Domini (mobile).
Flessibilità
Orario di lavoro multiperiodale
L'azienda, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative potrà predisporre la programmazione dell'orario di lavoro con un'articolazione multiperiodale.
Nell'ambito di un periodo calendariale consecutivo superiore a otto settimane e fino a ventiquattro settimane, la durata settimanale dell'orario normale di lavoro di 38 ore può essere realizzata come media risultante al termine dell'intero periodo programmato.
In tale ambito, le ore ordinarie di lavoro non possono essere superiori a 46 ore settimanali né essere inferiori a 30 ore settimanali.
Qualora la prestazione dell'orario giornaliero interessi l'arco temporale 22.00-06.00, la durata massima dell'orario giornaliero non potrà essere superiore a 8 ore.
L'attuazione del programma di orario di lavoro in regime multiperiodale non dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattuale normalmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 38 ore, né al trattamento per lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale superiore alle 38 ore.
L'attuazione del programma di orario di lavoro in regime multiperiodale non dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattuale normalmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 38 ore, né al trattamento per lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale superiore alle 38 ore.
I lavoratori interessati percepiranno per l'intero periodo la retribuzione relativa all'orario normale contrattualmente previsto; fermo restando che le ore eccedenti l'orario programmato vanno considerate e retribuite come lavoro straordinario secondo le ordinarie cadenze contrattuali mensili.
Orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile
La durata settimanale media dell'orario normale di lavoro di 38 ore può essere realizzata:
a) per singole settimane non consecutive, con ore ordinarie di lavoro di durata giornaliera normalmente non inferiore a 3 ore e non superiore a 10 ore;
b) per periodi plurisettimanali consecutivi non superiori a 4 mesi, con prestazioni lavorative settimanali di durata non superiore a 48 ore settimanali ed altre, a compensazione, di minore durata.
L'attuazione del programma di orario di lavoro in regime di flessibilità non dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattuale normalmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 38 ore né al trattamento per lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale superiore alle 38 ore.
Per l'intero periodo programmato, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario normale contrattualmente previsto; fermo restando che le ore eccedenti l'orario programmato saranno considerate e retribuite, in ogni caso, come ore di lavoro straordinario secondo le consuete cadenze temporali mensili.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b), in aggiunta al normale trattamento mensile di cui al comma 5, le ore lavorative prestate oltre l'orario normale settimanale (38 ore) e fino a 48 ore settimanali, per un massimo di 150 ore procapite annue, sono compensate con la sola maggiorazione del:
- 15 % per le prime 120 ore;
- 20 % per le residue 30 ore
Il trattamento di cui al presente comma è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Lavoro straordinario
Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre l'orario di lavoro settimanale ordinario (o la media settimanale nel caso di orario multiperiodale).
Base di computo: retribuzione individuale oraria
Maggiorazioni:
a) straordinario diurno feriale:
- 13% sulle prime 75 ore annue;
- 20% dalla 76a ora alla 150a ora;
- 33 % per le ore annue eccedenti la 150a ora.
b) straordinario diurno festivo: 65%;
c) straordinario notturno feriale: 50%;
d) straordinario notturno festivo: 75%.
Malattia
"A fronte di un tasso medio annuo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro uguale o superiore al 4% alla data del 31.12.2023, rilevato dall'azienda e comunicato ai soggetti sindacali competenti individuati dall'articolo 1 del presente CCNL, l'azienda, nell'anno 2024, effettuerà le trattenute retributive secondo le modalità convenute nei seguenti commi.
A far data dall' 1.1.2025, le trattenute saranno effettuate qualora il tasso medio annuo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro risulti uguale o superiore al 4,7%, rilevato dall'azienda e comunicato ai soggetti sindacali competenti individuati dall'articolo 1 del presente CCNL, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente".
Part time:
Durata della prestazione: non inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro a tempo pieno.
La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che è fissata in tre ore.
Clausole elastiche: possono essere pattuite clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero alla variazione in aumento della sua durata.
Le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore procapite pari al 40% della prestazione già concordata.
La variazione in aumento o la modifica della collocazione, devono essere comunicate con un preavviso di almeno sei giorni lavorativi.
Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio della variazione o della modifica, al di fuori degli orari o degli schemi concordati, compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 20%, comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali.
Lavoro supplementare: Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata.
Le prestazioni di lavoro supplementare non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore prò capite pari al 40% della prestazione già concordata.; le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell'orario ordinario giornaliero a tempo pieno e fino al limite massimo settimanale, mensile o annuale del corrispondente lavoratore a tempo pieno.
Per le prestazioni di lavoro supplementare effettuate entro il limite massimo complessivo annuale si darà luogo alla corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 13%, comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali.
Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo complessivo annuale si darà luogo alla corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 30%, comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali.
Lavoro straordinario: è consentito, anche in giornate non caratterizzate da normale attività lavorativa. Dette prestazioni soggiacciono alla specifica disciplina legale e contrattuale vigente, con riferimento al superamento dell'orario normale di lavoro settimanale a tempo pieno.
Trattamento normativo: il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Limiti numerici: L'azienda procede ad assunzioni di personale a tempo parziale in misura superiore mediamente nell'anno al 20% del personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, previa contrattazione con i soggetti sindacali competenti.
Retribuzione elemento classificazione
L'incremento economico complessivo (oltre all'incremento delle retribuzioni base parametrali mensili) comprende una cifra di € 6,00 sul parametro medio 130,07 (livello 3A) da corrispondere a seguito dell'accordo del sistema di classificazione del personale.
In relazione all'impegno assunto con le Linee guida allegate all'art. 15 del CCNL di pervenire entro il primo semestre 2023 alla definizione della revisione del sistema di classificazione del personale, l'aumento successivo alla sottoscrizione dell'accordo verrà incrementato di ulteriori 6,00 euro, con riferimento al nuovo parametro medio quale risulterà dalla scala classificativa del nuovo sistema di inquadramento.
Elemento retribuitivo aggiuntivo di produttività (ERAP)
Al fine di incentivare lo sviluppo della contrattazione di secondo livello orientandola verso il riconoscimento di trattamenti economici strettamente legati ad obiettivi di crescita della produttività del lavoro, della qualità ed efficacia dei servizi, dell'efficienza ed innovazione organizzativa, della competitività e redditività dell'impresa, nel rispetto dei criteri di efficienza stabiliti dall'Autorità di regolazione, una quota del trattamento retributivo complessivo riconosciuto per il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024 viene destinata alla definizione o all'incremento dei premi di risultato contrattati a livello aziendale € 15,00 sul parametro medio 130,07 (livello 3A).
La quota economica in oggetto è disposta con carattere annuale ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale.
L'importo sarà utilizzato unicamente per la definizione/incremento dei premi di risultato nei periodi di seguito indicati, secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale (Linee guida allegate); le quote spettanti ai lavoratori per il raggiungimento degli obiettivi di produttività/redditività/competitività saranno misurate ed erogate annualmente a livello aziendale, sotto forma di "una tantum", secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali ed in linea con la legislazione vigente sui premi di risultato, con particolare riguardo alle caratteristiche che consentano l'applicazione delle previste agevolazioni fiscali e contributive.
Al fine di incentivare lo sviluppo della contrattazione di secondo livello orientandola verso il riconoscimento di trattamenti economici strettamente legati ad obiettivi di crescita della produttività del lavoro, della qualità ed efficacia dei servizi, dell'efficienza ed innovazione organizzativa, della competitività e redditività dell'impresa, nel rispetto dei criteri di efficienza stabiliti dall'Autorità di regolazione, una quota del trattamento retributivo complessivo riconosciuto per il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024 viene destinata alla definizione o all'incremento dei premi di risultato contrattati a livello aziendale € 15,00 sul parametro medio 130,07 (livello 3A).
La quota economica in oggetto è disposta con carattere annuale ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale.
L'importo sarà utilizzato unicamente per la definizione/incremento dei premi di risultato nei periodi di seguito indicati, secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale (Linee guida allegate); le quote spettanti ai lavoratori per il raggiungimento degli obiettivi di produttività/redditività/competitività saranno misurate ed erogate annualmente a livello aziendale, sotto forma di "una tantum", secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali ed in linea con la legislazione vigente sui premi di risultato, con particolare riguardo alle caratteristiche che consentano l'applicazione delle previste agevolazioni fiscali e contributive.
La quota di seguito indicata costituisce altresì l'istituto che funge da ammortizzatore degli scostamenti inflattivi, come voce compensativa degli scostamenti negativi o positivi tra inflazione prevista ed inflazione reale
2023 |
2024 |
|
Importo complessivo su parametro medio 130,07 (15 € per 12 mensilità) |
€ 180 |
€ 180 |
Incremento elementi variabili:
In relazione all'impegno assunto di pervenire entro il 31 ottobre 2022 alla definizione di una regolamentazione specifica per l'area impianti, le Parti dispongono un importo aggiuntivo in cifra di 3,00 euro sul parametro medio 130,07 (livello 3A), con decorrenza comunque non posteriore al 1° gennaio 2024, da destinare alla definizione di indennità e/o altri importi variabili connessi alla suddetta regolamentazione.