SCADENZA — lug 2022
Di Redazione SIA
Pubblicata il 18/01/2023
Il CCNL 09.05.2022, all'art. 47 stabilisce che:
"A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 75 (elemento perequativo) del CCNL 12 febbraio 2018 e di cui all’art. 1, comma 440, lett. b) della legge n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare (conglobato nella retribuzione di 01.01.2021)".